Italian Court dismisses jurisdiction objection against interlocutory order assigning defense terms without deciding competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional objection inadmissible because it challenged an interlocutory order that merely assigned time limits for defense documents. The appellant argued the judge incorrectly assumed competence over the Trentino court, but the court found no decision on jurisdiction was made. Consequently, the objection was rejected as it targeted a procedural step rather than a final ruling on the forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 190 cod. proc. civ.; Art. 25 cod. proc. civ.: An interlocutory order assigning time limits for defense documents does not constitute a decision on jurisdiction and cannot be the subject of a regulation of competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31577-2021 proposto da: LADURNER NOTBURGA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato WALTER ZIDARICH; -ricorrente - nonchè contro ELLMENREICH PHILIPP, LO PINTO DAVIDE, LO PINTO RAFFEINER, PLOERER OSCAR, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNE DI MERANO, REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE; -intimati - per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol. 2857/2021 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositato l'11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO SEPE che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza. Osserva Ladurner Notburga propone ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bolzano trattenne la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di atti difensivi, ridotti a venti giorni, quanto al deposito delle comparse conclusionali, assumendo che con tale provvedimento il Giudice avesse affermato la propria competenza, laddove essa sarebbe appartenuta a quello di Trento, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., quale giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Il proposto ricorso è inammissibile essendo diretto avverso provvedimento interlocutorio, che non ha affatto deciso sulla competenza, essendosi limitato a introitare la causa per la decisione, quale che essa potrà essere, senza che abbia pronunciato inequivocabilmente sulla competenza. (cfr., ex multis, Cass. n. 3150/2018). Essendo la controparte rimasta intimata non occorre far luogo a statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile Così deciso nella