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Ordinanza — n. 35260/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling lower court failed to verify full documentation for reduced VAT rate on vehicle sales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35260/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's judgment and remanded the case to the Regional Tax Commission. The tax agency argued the regional court incorrectly applied a reduced VAT rate without examining all required documentation for the specific buyers. The court agreed, noting the appellate judge only checked disability status while ignoring other mandatory conditions like substitute declarations.

Regesto Legislator

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Art. 21 DPR 633/1972; Art. 9 Law 449/1997: The court must conduct a concrete verification of all documentary requirements for tax benefits, not merely confirm the primary eligibility criterion.

Parole chiave

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reduced VAT rate vehicle sales disability status documentary evidence tax appeal Cassation review fiscal benefits graduazione dell'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 21 DPR 633/1972
Art. 9 Law 449/1997
633/1972 e dell’art. 9 della legge n.
Art. 3 Law 104/1992
633/1972, prevede l’aliquota agevolata al 4% per la cessione di autoveicoli, aventi determinate caratteristiche, in favore di soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge n.
Art. 30, comma 7 Law 388/2000
104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, o in favore dei loro familiari fiscalmente a carico; il beneficio è stato esteso dall’art. 30, comma 7, della legge n.
Circular n. 46/E/10
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Testo completo

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27208/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, V ia Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro GIOVANNI SEMINARAs.a.s. di Giuseppe Seminara C. - intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. st. di Reggio Calabria, n. 1219/8/2021depositata in data 20.4.2021; N. 27208/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. calabra – per quanto qui ancora interessa –ha ritenuto fondato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Reggio Calabria n. 357/2011, nella parte in cui era stato rigettato il suo ricorso relativo ad avviso di accertamento emesso (anche) per illegittima applicazione di IVA agevolata su fatture per vendita di autoveicoli in favore di soggetti portatori di handicap; nel ribaltare l’esito del giudizio di primo grado, la C.T.R. ha evidenziato che,per tutte le operazioni in discorso,la contribuente aveva prodotto la certificazione di invalidità attestante l’impossibilità degli acquirenti di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore, ben essendo possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche da parte di soggetti non destinatari dell’accertamento delle Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, a condizione che il loro status di invalidità sia stato comunque riconosciuto da parte di altre Commissioni pubbliche, come nella specie avvenuto; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 9 della legge n. 449/1997, per aver erroneamente la C.T.R. ritenutoapplicabile l’aliquota agevolata del 4% alle 13 N. 27208/21 R.G. operazioni imponibili contestate, senza tuttavia procedere all’esame dell’intera documentazione occorrente, ma limitandosi a verificare la ricorrenza di uno solo dei presupposti, ossia l’essere l’acquirente un soggetto portatore di handicap ex legen. 449/1997, requisito peraltro riscontrabile e document ato in alcune sole tra le dette operazioni, non in tutte; 1.2 –il ricorso è fondato; la Tab.

A, parte II, n. 31), allegata al d.P.R. n. 633/1972, prevede l’aliquota agevolata al 4% per la cessione di autoveicoli, aventi determinate caratteristiche, in favore di soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, o in favore dei loro familiari fiscalmente a carico; il beneficio è stato esteso dall’art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000,anche ai soggetti affetti da grave disabilità psichica o agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione; con circolare n. 46/E/10 è stato infine indicata la documentazione occorrente per la fruizione dei benefici fiscali in discorso; ora, la C.T.R. ha annullato la ripresa fiscale in questione senza specificamente verificare se la documentazione prodotta dalla contribuente, alla stessa consegnata dagli acquirenti, fosse effettivamente idoneaai fini della p rova del diritto alla fruizione del beneficio fiscale, né se sussistessero le ulteriori condizioni (presenza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc.) la cui mancanza era stata pure contestata dall’Ufficio sin dall’avviso di accertamento impugnato;

N. 27208/21 R.G. il giudice d’appello, infatti, s’è soltanto premurato di escludere che lo status psico-fisico dell’acquirente debba necessariamente desumersi dal verbale di Commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, ma ha del tutto obliterato l’esame e la verifica, in concreto,degli ulteriori requisiti occorrenti per l’accesso al beneficio in discorso; 4.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Calabria, sez. st. di Reggio Calabria, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, procedendo alla concreta verifica della sussistenza delle condizioni di fruibilitàdelle agevolazioni per cui è processo, e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi