Italian tax court allows Agency of Revenue appeal, overturning lower court on res judicata and presumptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the Agency of Revenue's appeal against a tax tribunal decision regarding financial investigations for the year 2003. The Agency argued that a prior judgment on 2004 should not bind the 2003 case due to varying factual elements and that a specific legal presumption applied to self-employed professionals, not just businesses. The Court agreed, ruling that the 2004 judgment lacked binding force for 2003 and that the relevant presumption extended to professional income, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 32 c.1 n. 2 D.P.R. 600/1973: A tax judgment regarding one fiscal year does not bind subsequent years if factual elements vary annually, and presumptions concerning revenue sources apply equally to self-employed professionals and businesses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 14316 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro TARANTOLUCIANO rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. Nicola Todaro e dall’avv. Salvatore Catania (PEC: avv.nicola.todaro@pec.it– avvscatania@pec.giuffre.it ) -controricorrente- avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Sicilia n.2733/10/20 depositata i n data 30 / 0 4 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio;
Oggetto: indagini finanziarie Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - il contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificato gli per l'anno 2003 con il quale l'agenzia delle entrate accertava maggioricompensi sulla base di indagini finanziarie; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; l’Amministrazione finanziariaimpugnava la sentenza; - con la pronuncia gravata il giudice di secondo grado rigettava l'appelloconfermando la pronuncia della CTP; - ricorre a questa Corte l'agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi; resist e con controricorso il Taranto Luciano;
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art.2909 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile all a fattispecie il giudicato formatosi in relazione all'annualità2004 a seguito della definitività della decisione riferita a quell'anno depositat a in data 22.09.2010 e non oggetto di impugnazione; - il motivo , decidendo il Collegio in difformità dalla proposta del Relatore,è fondato; - trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
Sez.5, Sentenza n. 38950 del 07/12/2021 ) secondo la quale l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi del la fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficaciavincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverseannualità;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 - nel presente caso, le singole operazioni finanzi arie oggetto di contestazionevariano evidentemente di anno in anno, e pertanto il giudicato riguardante il 2004 si è formato su accertamenti di fatto che variano da anno in anno, non su requisiti di fatto che hanno natura permanente ; ne deriva l’autonomia del giudicato invocatorispetto all’annualità in esame, che riguarda fattispecie deltutto autonome risalenti all’ altrettanto autonoma annualità del 2003; - comunque, sempre in forza di consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra molte, si rimanda a Cass.
Sez.5, Ordinanza n. 15215 del 01/06/2021 ) n el processo tributario, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio,l'interpretazione ed individuazione della norma giuridica postaa fondamento della pronuncia - salvo che su di essa si sia formatoil giudicato interno , il che qui non accade - non limitano il giudicedell'impugnazione nel potere di individuare ed inter pretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibilidi passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramentestrumentale rispetto alla decisione ; - e nel presente caso la questione posta con il motivo riguarda proprio l’interpretazione normativa quanto al l’applicabilità delle presunzionidi cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, a soggetti che non esercitano attività d’impresa ma attività di lavoro autonomo;di qui la fonda tezza del primo motivo; - il secondo motivo di ricorso deduce la violazion e e falsa applicazione dell'art. 32 c.1 n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente interpretato detta disposizione riferendone l'applicazione solamente alle imprese e non ai prof essionisti, in quantola stessa richiama il concetto di ricavi e non il concetto di compensi; - il motivo è fondato;
Cons.Est. Roberto Succio - 4 - invero, la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 era ritenutaavere anche prima del 2005 portata generale, nonostante l'utilizzo - nella versione applicabile ratione temporis - dell'accezione "ricavi" e non anche di quella "compensi" ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. Cass., V, n. 14041/2011;Cass., V, n. 14026/2012), sia pure con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente bancario, essendo venuta meno, all'esito della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014 l'equiparazione tra attività imprenditorialee professionale limitatamente ai prelevamenti (cfr.
Cass,V, n. 16697/2016); - pertanto, i n accoglimento del ricorso , la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispettodei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; c assa la sentenza impugnata e rinvia al