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Ordinanza — n. 35253/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls partial cost award due to lack of explicit reasoning and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35253/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a regional tax court's decision regarding litigation costs after finding procedural flaws in the original judgment. The lower court incorrectly awarded costs to the tax authority based on a partial victory claim, ignoring the taxpayer's total success in annulling the tax assessment. The court ruled that cost compensation requires explicit justification for exceptional reasons and cannot benefit from judicial errors in determining the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, cost compensation is conditional upon the presence of grave and exceptional reasons which the judge must explicitly indicate in the reasoning, and cannot be applied when the losing party was not constituted or failed to defend themselves.

Parole chiave

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tax litigation costs partial victory compensation judicial reasoning requirement contumacy in tax court procedural annulment recupero delle spese esecutive restituzione dell'imposta procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell' art. 92 c.p.c.
Art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 92 c.p
Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell' art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001
Cass. 23 gennaio 2012, n. 901
Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632
901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632;
Cass. 9 gennaio 2017, n. 189
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5119 /202 1 proposto da EDIL CARMAR s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.Alessandro Tozzi (PEC: alessandrotozzi@pec.tedeschinil ex.it ) –ricorrente – Contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. in persona del presidente protempore - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2674/07/20depositata i n data 21 / 0 9 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio;

Rilevatoche: Oggetto: spese di giudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la Edil C a mar s.r.l. ricorreva avverso la cartella di pagamento notificataleper IRES, IRAP e IVA 2005; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la contribuente appellava; - la CTR confermava la statuizione di primo grado; questa Corte di cassazione, adita dalla contr ibuente, cassava la pronuncia; riassunto il giudizio, la CTR del rinvio accoglieva il ricorso in riassunzioneannullando la sentenza di primo grado per difetto di notifica dalla cartella di pagamento e dichiarava interamente compensatele spese del giudizi o; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi illustratida memoria ; il riscossore è rimasto intimato;

Consideratoche: - la prima censura dedotta si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR illegittimamentedisposto la compensazione delle spese – anche di Legittimità- non ricorrendo i giusti motivi previsti ex lege ; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. sotto altro profilo, essendo statechieste in riassunzione anche le spese dei gradi di giudizio precedenti oltre che del giudizio di cassazione, senza che la CTR abbiaesaminato tale domanda; - i motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati; - va premesso che n el caso di specie la sola domanda proposta dal contribuente – come si evince dalla sentenza impugnata - riguardaval’annullamento della cartella impugnata e con essa del ruolo;all’esito del giudizio questi è risultato quindi completamente vittorioso; - pertanto, l’affermazione della CTR secondo la quale la compensazione delle spese è stata operata per intero “data la soccombenzaparziale” è manifestamente erron e a ; - non solo; anche la compensazione delle spese di Legittimità, in quantoresosi necessario “ da un error di questa Commissione, non Cons.Est.

Roberto Succio - 3 sostenuto, tuttavia dal concessionario, che infatti in quel grado nonsi è difeso” è parimenti erronea; - questa Corte ritiene che ( tra molte pronunce vedasi Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022) in materia di spese processualinel processo tributario – che sono disciplinate per vero nondagli artt. 91 e 92 c.p.c. ma dall’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992,di analogo contenuto - la compensazione è subordinata alla presenzadi gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza; deve escludersi comunque che l’errore del giudice del merito possa giovare alla parte, nel presente caso il concessionario, non costituitoe soccombente; - sul punto, va ribadito che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa cheaveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora, va sottolineato che l'individuazione del soccombente va operata in base al principio di causalità, con la conseguenzache parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio oresistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha datocausa al processo o al suo protrarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n.7182 del 30/05/2000). Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell' art. 92 c.p.c. , la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di disp iegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissensoe addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini ancheCass.

Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi puòsemmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto Cons.Est. Roberto Succio - 4 alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quellepubbliche) all'adoz ione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendidi energia proces suale; - in ogni caso, soprattutto, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilodella suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012,n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632;

Cass. 9 gennaio 2017,n. 189); - per tali ragioni, il ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice del merito per l’ulteriore corso, il quale farà applicazione dei sopra illus trati principi; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiz