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Ordinanza — n. 35197/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against cost award to absent party, ruling absentee cannot claim costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35197/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed Daniel Del Monte's appeal against a lower court order requiring him to pay litigation costs to the Prefecture of Rome. Del Monte argued that the cost award violated Article 91 of the Code of Civil Procedure because the Prefecture was absent (contumacious) and thus should not receive costs. The court ruled that while an absent party cannot claim costs, the error did not require remittal; instead, the cost order was directly cancelled in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 384, comma 2, c.p.c.: An absent party cannot claim litigation costs, but a lower court's error in awarding them to a contumace does not mandate remittal if the merits can be decided without further fact-finding.

Parole chiave

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litigation costs absent party contumacy Code of Civil Procedure partial cassation merits decision legal expenses opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
articolo 91 c.p
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 91 c.p.c., per essere stato condannato alla rifusione delle spese in favore di una parte contumace.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30995-2020 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; cJ - ricorrente - contro PREE I URA di ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 12485/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETII. FATTI DI CAUSA 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Nel 2012 Daniel Del Monte, essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della Prefettura di Roma. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 5 gennaio 2015 n. 114 accolse l'opposizione. La sentenza venne appellata dal soccombente. Nel giudizio di appello la Prefettura di Roma rimase contumace.

2. Con sentenza 16 settembre 2020 n. 12485 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile il gravame e condannò l'appellante alla rifusione delle spese in favore della Prefettura.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Daniel Del Monte con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. La Prefettura non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 91 c.p.c., per essere stato condannato alla rifusione delle spese in favore di una parte contumace. 1.1. Il motivo è manifestamente fondato: infatti il contumace, non avendo sostenuto spese per la propria difesa, non ha diritto ad ottenerne la rifusione. Ric. 2020 n. 30995 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- 1.2. La rilevata erroneità della sentenza impugnata non ne impone tuttavia la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata la condanna di Daniel Del Monte alla rifusione delle spese processuali in favore della Prefettura di Roma, e lasciando fermo il resto.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell'esito complessivo della lite che ha visto l'odierno ricorrente soccombere nel giudizio di opposizione all'esecuzione. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere - a causa della indefensio della parte appellata e vittoriosa - sulle spese di lite del giudizio di appello proposto da Daniel Del Monte avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 114/15, fermo restando il resto; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1