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Ordinanza — n. 35196/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding water damage negligence and inadmissible subrogation claim. The court rejects procedural defects and factual errors. The court upholds the lower court's decision on liability and subrogation. The court dismisses the appeal on procedural and factual grounds. The court rejects the appeal regarding water damage and subrogation. The court dismisses the appeal on procedural and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35196/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Sacea SRL against the Rome Tribunal's judgment awarding damages to Mendes SRL for water infiltration. The Tribunal had found negligence by Sacea's employees and rejected Sacea's claim for subrogation against its insurer due to procedural non-compliance. The Court held that the lower court correctly applied presumptive causation rules and that the subrogation claim was inadmissible for failing to meet specific procedural requirements for reiteration in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2727 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The court of appeal may establish presumptive causation for water damage, while the cause of the event remains a matter of fact assessment reserved for the trial court and not subject to review on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
water infiltration liability presumptive causation subrogation claim reiteration of claims procedural inadmissibility negligence in restoration civil procedure appeal responsabilità dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019
Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30306-2020 proposto da: SACEA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO GALIANI, 68, presso lo studio dell'avvocato MICHELE INCORONATO, che la rappresenta e difende; tì-ZW-f- .EUC= contro MENDES SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATANIA 1, presso lo studio dell'avvocato ELENA SGANDURRA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Contro ARIENZO SANTA IN SFORZA, SARA ASSICURAZIONI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 5551/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 la società Mendes s.r.1., proprietaria di un appartamento ricompreso in un fabbricato condominiale, convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma Santa Arienzo, proprietaria dell'appartamento soprastante, chiedendone la condanna risarcimento del danno patito in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento della convenuta.

2. Santa Arienzo si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa la società cui aveva affidato l'esecuzione di lavori di restauro all'interno del proprio appartamento, la Sacea s.r.1., alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. La Sacea si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Sara Assicurazioni s.p.a..

4. Con sentenza 12 ottobre 2016 n. 34332 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda attorea ritenendola non provata, e condannò la Mendes alla rifusione delle spese in favore di tutte le altre parti. La sentenza venne appellata dalla società soccombente. Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 ud. 13-09-2022 -2- 5. Con sentenza 28 marzo 2020 n. 5551 il Tribunale di Roma accolse in parte il gravame proposto dalla Mendes. Ritenne che il danno fu causato dalla negligenza di dipendenti della Sacea, e condannò quest'ultima al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.900, oltre accessori. Condannò altresì la Sacca alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della Mendes e di Santa Arienzo. Il Tribunale dichiarò invece di non dovere provvedere sulla domanda di garanzia proposta dalla Sacea nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, perché formulata in primo grado ma non riproposta in appello.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Sacea con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la sola Mendes. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il giudice d'appello "pur in presen.za di un impianto probatorio deficitario ha ritenuto fondata la domanda di parte della Mendes"; che ha erroneamente ritenuto fornita da parte della Mendes la prova del danno e della sua origine; che ha attribuito rilievo decisivo ad una sola testimonianza, de relato e non suffragata da elementi obiettivi di riscontro. 1.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- 2. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 115 c.p.c., per avere ritenuto che l'infiltrazione fu provocata da un rubinetto lasciato aperto. Deduce la ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto una erronea applicazione del principio notoria non egent probationem, di cui all'articolo 115, secondo comma, c.p.c.. Il "*.ibunale, infatti, ha ritenuto normale che "la fuoriuscita di acqua da un rubinetto lasciato aperto idonea a provocare infiltraioni nel piano sottostante", circostanza che tuttavia non poteva farsi rientrare nel caso specifico tra "i fatti notori". 2.1.

Anche questo motivo è inammissibile: sia perché censura in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; sia perché muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, non ha affatto deciso la causa ricorrendo al notorio; ha, invece, ritenuto dimostrata in via presuntiva quale fosse la causa delle infiltrazioni. Violazione dell'articolo 115 c.p.c., pertanto, non viro stabilire poi quale possa essere stata la causa materiale di un allagamento è accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 346 c.p.c.. Formula una censura così riassumibile: -) il Tribunale non ha esaminato la domanda di manleva proposta dalla Sacca nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile (la SARA), ritenendo che essa non fosse stata riproposta in appello; Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- -) in realtà tale domanda era stata riproposta mediante un richiamo, contenuto nell'atto d'appello, a "tutte le domande svolte nel giudkio di primo grado" (così il ricorso, p. 11), e comunque nel caso specifico non vi era necessità di riproporre la domanda, perché in primo grado "erano state accolte tutte le domande della Sacea, compresa quella di manlevd' (così il ricorso, p.11). 3.1.

Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. (così come costantemente interpretato da questa Corte) in quanto non riassume, né trascrive, i termini in cui la domanda di manleva venne riproposta o richiamata in grado di appello. 3.2. Il motivo sarebbe, comunque, infondato perché la domanda di manleva in primo grado restò assorbita, e dunque era onere della Sacea riproporla, e la riproposizione della domanda non poteva avvenire col generico richiamo alle difese di primo grado, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez.

U -, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019; Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020).

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale, ritenendo non riproposta in grado di appello la domanda di garanzia proposta dalla società nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, avrebbe accolto una eccezione mai sollevata da quest'ultimo. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato. Lo stabilire se una domanda o una eccezione siano o non siano riproposte in grado di appello è questione rilevabile d'ufficio.

Ric. 2020 n. 30306 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P. q. m. (-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; (-) rigetta il quarto motivo di ricorso; (-) condanna Sacea s.r.l. alla rifusione in favore di Mendes s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.615, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella ca