Cassation court dismisses appeal for nullity due to lack of necessary joinder of partners in tax audit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appellant's claim for nullity regarding the absence of necessary joinder of partners in the tax audit proceedings. The appellant argued that the appellate court failed to include all partners as litisconsorts, violating procedural rules. The court ruled that while the unitary nature of tax audits requires all partners to be parties, the specific defect here did not justify nullity under the cited precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings, the unitary nature of audits requires necessary joinder of all partners; however, absence of joinder does not automatically render the judgment null if the specific procedural defect does not affect the essential rights of the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costa Serafina, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to Giuseppe Di Prima del Foro di Sciacca, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di essere elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla piazza G. Lombardo n. 5 in Sciacca (AG); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3370, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 17.6.2020, e pubblicata il 23.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.10.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Costa Serafina l'avviso di accertamento n. TY501T102084/2011, avente ad oggetto Irpef ed altro, in relazione all'anno 2006. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la dichiarazione dei redditi presentata per quell'anno dalla contribuente dovesse considerarsi omessa, perché tardivamente depositata. Reputava pertanto l'Ente impositore, anche avvalendosi di quanto annotato dalla stessa Costa Serafina nella dichiarazione dei redditi comunque, sia pur tardivamente, presentata, che i proventi imponibili della contribuente fossero rappresentati dal reddito di partecipazione percepito quale socio accomandante, al 50%, del Centro Mobili Sas di Genova Giovanni & C. (Euro 8.740,00), oltre minori somme percepite per aver svolto lavoro dipendente (Euro 4.766,00), nonché importi ricevuti dal coniuge separato a titolo di mantenimento (Euro 3.600,00) (controric., p. 1).
2. Serafina Costa impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, proponendo plurime censure, e la CTP rigettava il suo ricorso.
3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rinnovando le proprie critiche. Anche la CTR rigettava il ricorso della contribuente.
4. Serafina Costa ha quindi proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 102, cod. proc. civ., e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell'appello rilevato l'insanabile vizio del contraddittorio processuale, perché l'avviso di accertamento per cui è causa ha ad oggetto anche, e prevalentemente, il reddito di partecipazione conseguito quale socio di una società di persone, senza partecipazione al giudizio della società e del consocio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente critica la "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116" (ric., p. 2), per avere la CTR violato le regole legali in materia di valutazione delle prove, ritenendo intempestiva, e perciò omessa, la dichiarazione dei redditi 2006 presentata dalla contribuente, non tenendo conto delle proroghe di legge e della documentazione prodotta.
3. Mediante il terzo mezzo d'impugnazione, la ricorrente censura nuovamente la "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 e 5 D.P.R. n. 917/1986" (ric., p. 2), per avere la CTR violato le regole in materia di valutazione delle prove, trascurando che, a seguito della separazione dei coniugi, la contribuente non aveva più avuto conoscenza delle "scelte gestionali e degli adempimenti fiscali posti in essere dal socio amministratore" (ric., p. 13), e comunque contestandosi il reddito asseritamente conseguito dalla società (ric., p. 12).
4. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta ancora la "Nullità della sentenza", ma questa volta "ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione dell'art. 5 D.P.R. n. 917/1986" (ric., p. 3), per non avere il giudice dell'appello rilevato che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci può essere superata dimostrando la estraneità del socio alla "gestione e conduzione societaria" (ibidem).
5. Mediante il quinto strumento di impugnazione, la ricorrente contesta sempre la "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione dell'art. 50, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986", per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in quanto coniuge separato, la contribuente dovesse indicare, nella dichiarazione dei redditi, le somme percepite dal marito per il mantenimento (non proprio, bensì) dei figli.
6. Con il primo motivo di ricorso Serafina Costa lamenta la violazione del litisconsorzio necessario che sussiste in materia di accertamento tributario del reddito di una società di persone e di imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione ai soci. Mediante il terzo motivo di impugnazione la ricorrente critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, e comunque il vizio di motivazione, perché, a seguito della separazione dei coniugi, la contribuente non aveva più avuto conoscenza delle scelte gestionali e degli adempimenti fiscali posti in essere dal socio amministratore, anche indipendentemente "dalla legittimità e fondatezza della ripresa fiscale operata dall'ufficio nei confronti della società, che ad ogni buon fine comunque si contesta" (ric., p. 12, trascrivendo il ricorso introduttivo innanzi alla Ctp, p. 1, e l'atto di appello, pp. 1 e 2, nonché gli allegati 5 e 7).
La contribuente, in relazione al reddito percepito dalla società, pertanto, non ha proposto contestazioni esclusivamente personali. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente. 7.1. Dalla decisione della CTR non emerge che la questione del litisconsorzio necessario in relazione all'accertamento tributario, tra la società di persone ed i suoi soci, sia stata esaminata dai giudici dell'appello. Nel suo controricorso l'Agenzia delle Entrate rileva che la società e l'altro socio non hanno impugnato gli avvisi di accertamento loro notificati, che sono pertanto divenuti definitivi (controric., p. 3).
Questo dato, tuttavia, non appare decisivo, in considerazione del condivisibile orientamento ripetutamente espresso in materia da questa Corte regolatrice, anche pronunziando a Sezioni Unite. 7.1.1. Si è già avuto occasione di chiarire, infatti, che "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio", Cass. S.U., 4.6.2008, n. 14815; non essendosi mancato di specificare che "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi", Cass. sez.
VI-V, 28.11.2014, n. 25300; sinteticamente e conclusivamente, si è rilevato pure che "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado", Cass. sez. VI-V, 22.1.2018, n. 1472. Il primo ed il terzo strumento di impugnazione risultano pertanto fondati, e devono essere accolti nei limiti descritti.
Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
8. L'impugnata decisione del giudice dell'appello deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti da Costa Serafina, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento che, in diversa composizione, procederà a nuovo gi