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Ordinanza — n. 35186/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional tribunal's refusal of vice president's joint liability for association debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35186/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision denying joint liability to a vice president of an unrecognized sports association. While the court acknowledged that tax debts require solidary liability for directors, it ruled that the agency failed to prove the vice president personally managed the association's affairs. Consequently, the court affirmed that without evidence of actual involvement in administration, the vice president cannot be held jointly responsible for the debts incurred by the association's president.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; In unrecognized associations, tax debts impose solidary liability on directors who effectively managed the entity, but mere titularity without proof of actual administration does not establish such liability.

Parole chiave

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unrecognized associations joint tax liability vice president management solidary responsibility tax administration duties debito di contributi contratto di management sportivo responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, art. 38 c.c., ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
38 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta derivi dall'attività concretamente svolta e non dalla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione.
art. 38 c.c
Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, art. 38 c.c., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4747 del 2020
Cass. Sez. 5, n. 3093 del 09/02/2021
Cass. n. 19985/2019
Pertanto, in mancanza di tale prova, anche in ordine ad atti di amministrazione compiuti da soggetti diversi dal Presidente, come accertato dalla CTR, il motivo va respinto (Cass. n. 19985/2019; Cass.
Cass. n. 1489/2019
19985/2019; Cass. n. 1489/2019).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1081-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GATTONI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato GIULIA DANTE, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BERTAGGIA, MARTINO AGLIATI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 356/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 01081 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg 1081/2021 Agenzia delle entrate c/ Gattoni Cristina Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione da parte dell'associazione sportiva dilettantistica Atletica Palzola, di avviso di accertamento anno 2012 ai fini Ires, Iva, Irap - emesso a seguito di verifica fiscale, con il quale veniva accertata la mancanza dei requisiti e l'inottemperanza agli adempimenti per fruire del regime agevolativo di cui alla I. 398/1991 - ha respinto l'appello dell'Ufficio.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado, escludendo la responsabilità per i debiti sociali di Cristina Grattoni, associata e Vice Presidente dell'Associazione, ritenendo che l'Ufficio non avesse provato lo svolgimento di un'attività negoziale per conto dell'associazione, non considerando sufficiente la carica di vice presidente rivestita all'interno dell'ente. Si costituisce con controricorso Cristina Gattoni. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, art. 38 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta derivi dall'attività concretamente svolta e non dalla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione.

2. Il motivo è infondato.

3. Va premesso che nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto i che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente (Cass. n.4747 del 2020).

4. È stato altresì affermato che in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma "ex lege", è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (Cass. n. 1602 del 2019).

5. In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo: sotto questo aspetto pertanto la motivazione della sentenza impugnata, corretta nel dispositivo, va emendata. Mette in conto infatti valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle disposizioni normative in subiecta materia al rappresentate fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso - in ultima analisi - il pagamento delle imposte.

6. Va, nondimeno, osservato che in tema di associazione non riconosciuta, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura (Cass. Sez. 5, n. 3093 del 09/02/2021).

7. Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito (la CTP) aveva accertato la responsabilità per i debiti sociali in capo a un diverso soggetto, che ricopriva la carica di Presidente e legale rappresentante dell'associazione (Fabrizio Casagrande), e l'Agenzia, sulla quale ricadeva il relativo onere, non ha dimostrato la corresponsabilità della contribuente, ricoprente la carica istituzionale di Vice Presidente. Pertanto, in mancanza di tale prova, anche in ordine ad atti di amministrazione compiuti da soggetti diversi dal Presidente, come accertato dalla CTR, il motivo va respinto (Cass. n. 19985/2019; Cass. n. 1489/2019).

8. Conclusivamente, previa correzione della motivazione della sentenza nei termini suindicati, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma