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Ordinanza — n. 35185/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Customs appeal as facts cannot be re-examined in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35185/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Customs Agency's appeal inadmissible, rejecting the claim that the Regional Tax Commission failed to adequately motivate its decision. The lower court had factually established that imported vehicles were specifically designed for persons with disabilities based on their technical specifications and dimensions. The court ruled that the appellant could not challenge these factual findings or propose a different interpretation of the evidence in a cassation proceeding, as such review is precluded by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-examine factual findings or substitute its own interpretation of evidence for that of the court of first instance and appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility factual findings review Customs duty classification disability vehicle import interpretation of Nomenclature regimi doganali particolari obbligo doganale mezzo ausiliario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e del Reg.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 14115 del 2022
29404 del 2017 e Cass. n. 14115 del 2022).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 536-2021 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CENTRO ASSISTENZA DOGANALE - CAD LA SPEZIA SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 604/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 00536 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 536/2021 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ Centro Assistenza Doganale- CAD La Spezia s.r.l. Ritenuto che: L'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Liguria n. 604 dep. 30/09/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni relativamente alla dichiarazione doganale con cui venivano recuperati dazi doganali per importazione di veicoli a motore e relativi pezzi di ricambio, rigettava l'appello di ADM confermando la decisione di prime cure.

La CTR ha statuito che "la caratteristiche tecniche, poi, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche del prodotto, dimostrano come gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap". Il CAD La Spezia s.r.I è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e del Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009 per aver la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di rettifica.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Invero, la CTR ha accertato in fatto la sussistenza dei requisiti fattuali idonei a giustificare l'applicazione della diversa aliquota indicata dalla società contribuente, in quanto "anche alla luce dei documenti relativi all'importazione emerge, con evidenza, come i veicoli de quo siano classificati come dispositivi medicali"; in particolare la CTR ha anche verificato come "...gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap. Infatti, trattasi di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80 con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alle disabilità"; 2.2.

Alla luce di quanto descritto e congruamente motivato dal giudice di secondo grado, il mezzo tende non a criticare l'interpretazione normativa seguita dalla CTR, ma a rimettere in discussione tale verifica in fatto, e risulta quindi inammissibile. Sul punto si evidenzia che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (tra le molte si rimanda a Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 14115 del 2022). 3.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata società contribuente.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ro