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Ordinanza — n. 35182/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by ordering regional tribunal to apply statutory cap on disaster relief reimbursements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35182/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's order for full tax refund. The tribunal had incorrectly granted the full amount despite the taxpayer's claim that available funds were insufficient under specific disaster relief legislation. The court ruled that the regional tribunal failed to apply the statutory cap on reimbursements introduced in 2017, which limits the amount payable when funds are exhausted. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new ruling that strictly adheres to the financial limitations.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014; Art. 16 octies, d.l. n. 91 del 2017: In tax compliance proceedings, the executing judge must verify the availability of allocated funds and, upon exhaustion, strictly apply the statutory reimbursement cap without reducing the taxpayer's legally established rights.

Parole chiave

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tax refund execution disaster relief cap regional tribunal order fiscal liability limits commissario ad acta ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014
4 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014 come mod.
Art. 16 octies, d.l. n. 91 del 2017
5196/05/2021, che aveva ritenuto spettante il rimborso integrale ritenendo insufficiente il rimborso nella misura del 50% della somma riconosciuta in applicazione dell'art. 16 octies dl 91/2017 conv.
Art. 29, d.l. n. 162 del 2019
91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l.
Art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992
Va premesso che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs.
Art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.
Considerato che: Con l'unico motivo deduce violazione ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., dell'art.
art. 111 cost
art. 2669 c.c
546/92 e art. 2669 c.c., avendo la CTR erroneamente riconosciuto in sede di ottemperanza il rimborso integrale della somma richiesta a rimborso, senza la riduzione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23379 del 26/07/2022
Cass. Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019
Cass. 14/10/2021, n. 28108
Cass. 19/05/2022, n. 16289
Cass. 19/05/2022, n. 16289, 19/05/2022, n.
Cass. 19/05/2022, n. 16290
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29810-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VARISANO GERMANA MARIA GABRIELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 5196/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 29810 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg n. 29810/2021 Agenzia delle Entrate c/ Varisano Germana Maria Gabriella Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che quale giudice dell'ottemperanza ha accolto il ricorso della contribuente nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di ottemperare alla %sentenza della CTR della Sicilia n. 5196/05/2021, che aveva ritenuto spettante il rimborso integrale ritenendo insufficiente il rimborso nella misura del 50% della somma riconosciuta in applicazione dell'art. 16 octies dl 91/2017 conv. in I. 123/2017 che ha modificato l'art. 1 comma 665 I. 190/2014, ritenendo non assolto da parte dell'Agenzia l'onere della prova dello sforamento delle istanze di rimborso rispetto alle nuove risorse stanziate per il triennio 2015/2017, in tal modo difettando il presupposto per l'applicazione dell'art. 16 octies cit.

La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con l'unico motivo deduce violazione ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014 come mod. dall'art. 16 octies dl. 91/2017 conv. in I. 123 del 2017 e succ. mod.; art. 111 cost. in relazione agli artt. 69 e 70 d.lgs. 546/92 e art. 2669 c.c., avendo la CTR erroneamente riconosciuto in sede di ottemperanza il rimborso integrale della somma richiesta a rimborso, senza la riduzione di cui all'art. 16 octies cit. 2.11 motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.

Va premesso che il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività ( Cass. n. 23379 del 26/07/2022).

Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289; n. 23379/2022).

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte, la disciplina dei limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50 per cento si applica qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale (vedi Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione), ed a tutti i giudizi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore, compresi in particolare i giudizi di ottemperanza in corso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021, Rv. 662460 - 01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, Rv. 657315 - 01). 2.1. Pertanto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione.

Ed infatti si è detto che « È peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con I. n. 123 del 2017.» (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019, in motivazione). Nello stesso senso, si è ribadito che « In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.» (Cass. 14/10/2021, n. 28108). 2.2.

Va, dunque, dato seguito al principio di diritto, per il quale «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati». 2.3.

Tanto premesso, nel caso di specie, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, in quanto nella sostanza ha erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 16- octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della ridetta normativa).

Cass. 19/05/2022, n. 16289, 19/05/2022, n. 16290). 3.11 ricorso va conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legit