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Ordinanza Interlocutoria — n. 35179/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Fifth Civil Section due to significant legal issue regarding unified contribution exemption for ONLUS.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35179/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal by remitting the case to the Fifth Civil Section for further examination. The Ministry argued that ONLUS enjoy exemption from both stamp duty and the unified contribution, while the Regional Tax Commission held the latter is due upon role inscription regardless of the former. The court determined the legal question's particular relevance necessitated direct pronouncement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue possesses particular relevance for the Court, it must be addressed directly by the Collegium, resulting in the remittal of the case to a specific Section for judgment.

Parole chiave

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particular relevance remittal to Section ONLUS exemption unified contribution Article 380-bis CPC legal question Cassation procedure esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 27 bis della tabella, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 1972
Art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23279-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, TAR LAZIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - Contro CODACONS - COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GINO GIULIANO, GUGLIELMO SAPORITO; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1002/8/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava gli inviti al pagamento per contributo unificato relativi al 2015; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che il presupposto d'imposta per il pagamento del contributo unificato non è l'atto giudiziario poiché il contributo unificato è dovuto per l'iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio. Il Ministero dell'Economia e il TAR Lazio proponevano ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il Codacons si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, il Ministero dell'Economia e il TAR Lazio lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis della tabella, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 1972 e 10 del d.P.R. n. Ric. 2021 n. 23279 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- 115 del 2002 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che per le ONLUS l'esenzione dall'imposta di bollo determina l'esenzione anche del contributo unificato. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del