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Ordinanza Interlocutoria — n. 35178/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal proceedings pending new legislation on administrative delegation validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35178/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings regarding the validity of an impersonal administrative delegation. The tax agency argued that the act's validity depended on the office rather than the specific signatory, while the taxpayer contended that impersonal delegations lacking a named delegate are null. The court granted the suspension request based on the pending application of new legislation, deferring the final decision on the delegation's legality.

Regesto Legislator

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Art. 42 d.P.R. n. 600/1973; Art. 5 comma 10 legge n. 130/2022: When new legislation regarding the validity of administrative acts is pending, the court must suspend the proceedings to await the legislative clarification.

Parole chiave

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administrative delegation tax appeal suspension impersonal delegation new legislation pending tax authority validity sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, ai fini della validità dell'atto impugnato ciò che conta è la riferibilità dell'atto all'Ufficio e non al sottoscrittore.
Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
19-10-2022 -2- depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18865-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CALIANNO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA MONTANARO; - controricoriente - avverso la sentenza n. 190/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2007; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, in caso di contestazione, l'amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega che deve necessariamente indicare il nominativo del delegato sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco: sono perciò illegittime le deleghe impersonali, prive di indicazione nominativa del soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo e nella specie l'Agenzia ha prodotto unicamente una disposizione di servizio del 26 settembre 2011 denominata delega di firma che contiene unicamente la descrizione delle disposizioni generiche - ossia senza alcuna indicazione del nominativo delegato e della durata della delega - relative alla modalità di esercizio della delega di firma.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza Ric. 2021 n. 18865 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, ai fini della validità dell'atto impugnato ciò che conta è la riferibilità dell'atto all'Ufficio e non al sottoscrittore.

Considerato che la parte contribuente, con istanza del 4 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa

P.Q.M.

sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria. Così deciso nella camera di consigli