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Ordinanza Interlocutoria — n. 35177/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on notification grounds and remands case for public hearing due to lack of procedural prerequisites.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35177/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding irregular tax notice and remanded the case for a public hearing. The Regional Tax Commission rejected the appeal, finding the tax notices were properly served, while the taxpayer argued for irregular notification. The court determined that the specific procedural prerequisites required to define the case under the Civil Procedure Code were not met, necessitating a return to the ordinary section for public session.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1, nn. 1-5, c.p.c.; Art. 380 bis, c.p.c.: When specific procedural prerequisites for defining a case are absent, the judgment must be remitted to the ordinary section for public hearing rather than being decided on the merits.

Parole chiave

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tax notification irregularity cassation procedural prerequisites remittal to public hearing Civil Procedure Code taxpayer appeal dismissal notificazione viziata allegazioni insufficientemente motivate procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, nn. 1-5, c.p.c.
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn.
Art. 380 bis, c.p.c.
art. 380 bis c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17991-2021 R.G. proposto da: CARLETTI Franca, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe MARTELLI, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Giovanni Pierluigi Da Palestrina, n. 63, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore;

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore; COMUNE di FONTE NUOVA, in persona del Sindaco in carica; - intimati - avverso la sentenza n. 4216/03/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle di pagamento di cui la contribuente Franca CARLETTI lamentava l'omessa e comunque l'irregolare notifica, con la sentenza impugnata la CTR del Lazio rigettava l'appello della predetta contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolare notifica delle cartelle impugnate. Avverso tale statuizione la Carletti ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale discussione della causa mentre sono rimaste intimate l'Agenzia delle entrate - Riscossione, la Regione Lazio ed il Comune di Fonte Nuova.

Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, 2 cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria.

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Cort