Cassation court remands tax notification dispute to ordinary session due to lack of finality under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the notification of tax notices, ruling that the case lacks finality for summary judgment. The Regional Tax Commission had declared two notices valid and others invalid due to improper service on a bankruptcy administrator. The court determined that the statutory conditions for a summary decision under the Civil Procedure Code were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ.; The case must be remitted to ordinary session when the statutory prerequisites for a summary judgment are absent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10504-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro PETTINARI Alessandra, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Stefano ALBERTI, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Teulada, n. 38/a, è elettivamente domiciliata; Gx.1 - T np rv. ( intimataì e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 128/02/2020 della Commissione tributaria regionale dell'UMBRIA, depositata in data 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue.
In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo relativo e delle prodromiche cartelle di pagamento di cui la contribuente Alessandra PETTINARI lamentava l'omessa e, comunque, l'irrituale notifica, con la sentenza impugnata la CTR dell'Umbria riteneva correttamente notificate due delle cartelle impugnate e conseguentemente tardivo il ricorso, mentre, con riferimento alle altre cartelle, ne dichiarava l'illegittimità e, quindi, le annullava in quanto notificate al solo curatore fallimentare. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria.
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte Così