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Ordinanza Interlocutoria — n. 35174/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal regarding unsigned assessment notice, deferring to ordinary section for simplified settlement verification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35174/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court suspended the cassation proceeding and remitted the case to the ordinary tax section. The appellant challenged the Regional Tax Commission's rejection of an assessment notice lacking a signature, arguing it was void. The Court determined the dispute does not qualify for immediate simplified settlement under the relevant decree. Consequently, the judgment was suspended pending verification of the simplified settlement request and payment status.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 6 della I. n. 130 del 2022; Art. 5 comma 10 della I. n. 130 del 2022: If a tax dispute is not covered by the simplified settlement exclusion list but falls within the scope of simplified settlement, the proceedings are suspended until the request is verified and the ordinary section is notified.

Parole chiave

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simplified settlement tax unsigned assessment notice suspension of proceedings tax appeal cassation ordinary tax section attestazione e certificazione accesso agli atti del contribuente verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 6 della I. n. 130 del 2022
4); che parte ricorrente ha depositato (in data 6.10.2022) istanza (con allegata documentazione) tesa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della I.
Art. 5 comma 10 della I. n. 130 del 2022
4); che parte ricorrente ha depositato (in data 6.10.2022) istanza (con allegata documentazione) tesa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
CON SOCIO UNICO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817
da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30803-2021, proposto da: CAVE S.R.L. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI AGOSTINO SOMMA e ADA DE MARCO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA LIBERTÀ, n. 20; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3682/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CAVE S.R.L. CON SOCIO UNICO un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per imposte relative all'anno di imposta 2013, conseguenti a maggiori ricavi ascritti alla contribuente rispetto a quelli dichiarati, in base all'applicazione dello studio di settore VD048; che la società contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 3881/2019, accolse il ricorso; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la CAVE S.R.L. CON SOCIO UNICO proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con .sentero.-a n. 36-52f2021- í depu-itAto il 29104t2021 primo e rigettò li secondo gravame osservando - per quanto írl questa sede ancora rileva - come l'avviso di accertamento risulti sottoscritto in guisa tale da garantire la riconducibilità della sottoscrizione al titolare del relativo potere di firma, sulla base delle risultanze della disposizione di servizio n. 29/2017; che avverso tale decisione la CAVE S.R.L.

CON SOCIO UNICO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. Ric. 2021 n. 30803 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- n. 600 del 1973, per non avere la C.T.R. dichiarato l'avviso di accertamento impugnato illegittimo, sebbene lo stesso fosse non sottoscritto, in quanto "assolutamente privo di qualunque firma o sigla".

In particolare, parte ricorrente lamenta che, quella che la C.T.R. ha identificato come una sigla apposta su un timbro (e quindi, una sottoscrizione), sarebbe, in realtà, una "rettifica del numero 3 in 2, per la semplice ragione che la Dottoressa Anna Maria Manfra, delegata alla firma, era il capo team 02 imprese e non 03 come erroneamente riportato nel timbro che ella si è premurata di correggere" (cfr. ricorso, p. 4); che parte ricorrente ha depositato (in data 6.10.2022) istanza (con allegata documentazione) tesa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della I. n. 130 del 2022; che, tuttavia, non può essere dichiarata, allo stato, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite, in difetto di rinuncia, da parte della ricorrente CAVE S.R.L.

CON SOCIO UNICO, ovvero di interlocuzione con l'AGENZIA DELLE ENTRATE attestante, come richiesto dal comma 7 del medesimo art. 5, oltre alla regolarità della domanda di definizione agevolata, anche l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto ovvero, ancora, l'insussistenza di ulteriori e residui importi da pagare (arg. da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01); che la predetta istanza può, dunque, ben essere riqualificata alla stregua di una richiesta di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022;

Ric. 2021 n. 30803 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- 7(-L che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di co