Cassation court suspends tax appeal due to pending simplified settlement request by the tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings pending the resolution of a simplified settlement request filed by the tax agency. While the agency requested dismissal of the case due to the settlement, the court found insufficient evidence proving the taxpayer's full payment or the absence of remaining debts. Consequently, the judgment was not declared extinguished, and the case was remanded to the ordinary tax section for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 5, comma 7, Law No. 130/2022: The court cannot declare the extinction of proceedings based on a simplified settlement without explicit renunciation by the appellant or documentary proof of full payment and no remaining debts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15846-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro IVANO MAZZOTTI (C.F. MZZVNI66R15G249G), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ANGELO CONTRINO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA BUCCARI, n. 3, presso lo studio dell'AVV. FABIO MADAMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1403 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 9/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad IVANO MAZZOTTI un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese relative all'anno di imposta 2008, conseguenti al maggior reddito imputato al contribuente rispetto a quello dichiarato, oltre interessi; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Rimini che, con sentenza n. 223/2019, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 1403, depositata il 9/10/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) insussistenti gli estremi per il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, non trovando applicazione retroattiva la presunzione di evasione fissata dal comma 2 cit. e, in ogni caso e nel merito, (b) infondata la pretesa dell'Ufficio, siccome fondata esclusivamente sulla presunzione suddetta, non applicabile ratione temporis; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, IVANO MAZZOTTI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D. L. 78/2009" (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto Ric. 2021 n. 15846 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- "il raddoppio dei termini previsto dal comma 2 bis dell'art. 12 D.L. 78/2009 applicabile solo per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo"; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.
L. 78/2009 in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. 116 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 5), per non avere la C.T.R. "in alcun modo valutato gli elementi che, secondo la prospettazione dell'Agenzia, integravano una presunzione semplice relativamente alla costituzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero dal sig. Mazziotti mediante redditi sottratti a tassazione"; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha correlativamente depositato telematicamente (11.10.2022) istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere; che la presente controversia non è riconnpresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento), rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione; che, tuttavia, non può essere dichiarata, allo stato, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite, in difetto di rinuncia, da parte della ricorrente AGENZIA DELLE ENTRANTE, ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto Ric. 2021 n. 15846 sez.
Sesto civile - T - ud. 13-10-2022 -3- dal comma 7 del medesimo art. 5, oltre alla regolarità della domanda di definizione agevolata, anche l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto ovvero, ancora, l'insussistenza di ulteriori e residui importi da pagare (arg. da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01);
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consig