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Ordinanza Interlocutoria — n. 35170/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 35170/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35170/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13934-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro SAMAJA MARCO NAZZARENO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FREGENE 67, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA VIGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIANO COVINO; - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 2606/20/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 35170/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi calcolo e tasso di rimborso responsabilità civile del consulente fiscale deduzione per autofinanziamento abbuono d'interesse assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13934-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro SAMAJA MARCO NAZZARENO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FREGENE 67, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA VIGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIANO COVINO; - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 2606/20/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell'anno d'imposta 2013, dalla società Lazard s.r.I., in qualità di sostituto d'imposta, ritenendo che tale società svolgesse di fatto esclusivamente attività di consulenza finanziaria; la contribuente proponeva appello sostenendo che ai fini dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 la definizione di settore finanziario dovesse riferirsi agli intermediari finanziari di cui al T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, ancorché abrogata; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che nel testo del T.U.B. il titolo V è dedicato letteralmente alla disciplina dei "soggetti operanti nel settore finanziario": in tale ambito l'art. 106 intitolato "albo degli intermediari finanziari", istituisce uno specifico albo riservato ai soggetti che operano "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" e nel T.U.B. non si riscontra l'individuazione di altri soggetti quali operanti nel settore finanziario, cosicché la nozione di settore Ric. 2021 n. 13934 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- finanziario deve definirsi come il settore composto dagli intermediari finanziari di cui al citato titolo V mentre il rinvio al d.lgs. n. 87 del 1992 non trova fondamento nell'ordinamento; L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferimento l'art. 33 cit. non potrebbero ricondursi le società che, come la Lazard s.r.I., forniscono attività di consulenza finanziaria.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di cons