Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 35169/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to technical PC application failure preventing reading of incidental counterclaim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35169/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the case to a new hearing role because technical difficulties prevented the rapporteur from accessing the incidental counterclaim before the deadline. The Agency of Revenue appealed a regional tax court decision regarding presumed audit reliability, while the taxpayer argued the administration ignored the company's losses in a crisis market. The court decided to restart the proceedings solely due to the inability to read the opposing party's arguments via the electronic system.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; The court must remand the case to a new hearing role if technical failures prevent the rapporteur from accessing the incidental counterclaim and formulating a proposal regarding it.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidental counterclaim technical system failure remand to new role rapporteur proposal tax audit reliability tassazione delle spese tassazione d'ufficio ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
12-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. CiV
12-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. CiV., la GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12180/2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. - ricorrente - contro GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI PAOLO FALDELLA e JUAN CARLOS GENTILE, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE 21 APRILE, n. 32; - controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 785/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S. relativamente all'anno di imposta 2013, oltre sanzioni ed interessi; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ancona che, con sentenza n. 826/2018, accolse il ricorso; che tanto la contribuente, quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. delle Marche la quale, con sentenza n. 785/2020, depositata il 27/10/2020, da un lato, dichiarò inammissibile il primo, per difetto di interesse alla relativa proposizione, stante la carenza di soccombenza e, dall'altro, rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la società contribuente avesse "allegato elementi a dimostrazione dell'inattendibilità dell'accertamento presuntivo dell'amministrazione.., non vi sono elementi obbiettivi per ritenere non attendibile sul punto [i.e. i costi ivi indicati, superiori rispetto a quelli determinati dall'amministrazione] il bilancio...l'amministrazione non ha inoltre considerato che la società verificata operava - circostanza non contestata - in un mercato, quello edilizio, notoriamente in crisi ed all'interno di un gruppo societario che risultava, alla pari della società verificata, in costante perdita (documentata e non contestata)" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2);

Ric. 2021 n. 12180 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituta con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. CiV., la GRUPPO RAGAINI ROMANIA S.R.L. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che, per difficoltà tecniche relative al funzionamento dell'applicativo del p.c.t., non è stato possibile accedere, anteriormente alla scadenza del termine ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla lettura del controricorso contenente il ricorso incidentale e, dunque, la proposta del relatore non contiene alcun riferimento alle censure ivi sviluppate; che appare, dunque, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, per consentire al relatore di formulare una proposta anche in relazione al ricorso incidentale;

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezi