Cassation court suspends tax appeal due to new simplified procedure law applying to this specific case type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the tax appeal and remanded the case to the ordinary section for a new hearing. The appellant argued that the lower court incorrectly applied tax accounting rules regarding business income reconstruction and VAT register congruity. The court granted the suspension because the case falls under the new simplified procedure law introduced by Legislative Decree 130/2022, which requires such matters to be handled by the ordinary section.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegislative Decree 130/2022, Art. 5: The new simplified procedure for tax appeals does not apply to cases involving the reconstruction of business income or the congruity of VAT registers; therefore, such cases must be suspended and remitted to the ordinary section.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6024-2021, proposto da: APPODIA CAV. NELLO S.R.L. (C.F. 03509660282), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. SABINA CICCOTTI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA LUCREZIO CARO, n. 62; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; r OruS),Sx.N*17 - intimata - avverso la sentenza n. 355/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 09/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla APPODIA CAV. NELLO S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per imposta sui redditi, I.R.E.P. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2015, conseguenti ad una minore perdita di impresa, ad un maggior valore della produzione, nonché all'omessa fatturazione di operazioni imponibili, alla presentazione di dichiarazione con dati inesatti, all'omessa fatturazione di acquisti ed all'irregolare tenuta delle scritture contabili; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Padova che, con sentenza n. 86/2019, accolse parzialmente il ricorso; che la APPODIA CAV.
NELLO S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della Veneto, la quale, con sentenza n. 355/2020, depositata il 09/09/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la differenza tra il saldo attivo del conto cassa e la disponibilità materiale di denaro debba essere effettivamente riferita al "pagamento di mutui e fabbisogni personali" del legale rappresentante della società contribuente, con conseguente inclusione nel reddito di impresa "senza applicare la ricarica"; che avverso tale decisione l'APPODIA CAV.
NELLO S.R.L. ha/hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2021 n. 6024 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1, lett. d e comma 2, DPR n. 600/1973, degli artt. 2727-2729 c.c. in ordine al paradigma legale dell'accertamento induttivo e dell'assolvimento dell'onere probatorio", per avere "l'ufficio.. .proceduto del tutto illegittimamente alla ricostruzione del reddito di impresa, violando, precipuamente, il disposto dell'art. 39 del DPR n. 600/1973"(cfr. ricorso, p. 7); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) romesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla sottolineata rilevanza della congruità dei corrispettivi annotati nello specifico registro contabile ex art. 24 DPR n. 633/1972 rispetto all'implementazione del conto cassa della società" (cfr. ricorso, p. 15); che parte ricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 3-4.10.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della Ric. 2021 n. 6024 sez.
Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S