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Ordinanza Interlocutoria — n. 35165/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to Fifth Civil Section due to significant legal issue regarding tax penalties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35165/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted the tax authority's appeal against a regional tax commission decision, ordering a remand to the Fifth Civil Section. The tax authority argued that the lower court incorrectly conflated the rules for installment tax payments with the calculation of penalties for late lease registration. The court agreed that this specific legal question regarding the disparity in treatment between annual and installment payment options required specialized examination by the Fifth Section.

Regesto Legislator

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Art. 17 DPR n. 131/1986; Art. 360 c.p.c.: When a lower court decision involves a significant legal issue concerning the calculation of tax penalties versus tax installments that requires specialized interpretation, the Supreme Court must remand the case to the Fifth Civil Section under Art. 380-bis c.p.c.

Parole chiave

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tax penalty calculation lease registration delay installment payment rules disparity in treatment remand to Fifth Section tax registration sanctions civil procedure remand imposta annuale

Disposizioni normative citate

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Art. 17 DPR n. 131/1986
civ., per avere la sentenza erroneamente confuso la possibilità per il contribuente di scegliere se corrispondere l'imposta in maniera frazionata o unitaria con le modalità di determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, in quanto l'art. 17 cit.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19252-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MEDA PHARMA SPA, RRL IMMOBILIARE SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 68/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 08/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava degli avvisi di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni per la tardiva registrazione del contratto di locazione e quindi per il mancato pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno d'imposta 2016; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che, nell'ipotesi di tardività della registrazione del contratto di locazione, per la determinazione della base imponibile su cui calcolare le relative sanzioni, essendo possibile il pagamento dell'imposta in modo frazionato, la base imponibile va parametrata per ciascun anno d'imposta e su tali importi il contribuente deve, anno per anno, corrispondere la relativa imposta.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso o comunque per la rimessione della questione alla sezione quinta civile, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del Ric. 2021 n. 19252 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- 1997, 17, 43 e 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza erroneamente confuso la possibilità per il contribuente di scegliere se corrispondere l'imposta in maniera frazionata o unitaria con le modalità di determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, in quanto l'art. 17 cit. riguarda solo l'imposta e non anche la sanzione, perché altrimenti si giungerebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra chi opta per il pagamento annuale dell'imposta di registro e chi sceglie di corrisponderla nella sua interezza, in un'unica soluzione.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

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