Cassation court suspends tax appeal due to new law on simplified tax dispute resolution procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the tax appeal and remanded the case to the ordinary section for a new hearing. The taxpayer challenged a regional tax court decision that dismissed an appeal against a collection notice, arguing the notice was invalid due to improper service. The court determined the case fell under the new simplified procedure for tax disputes, which requires suspension and transfer to the ordinary section. Consequently, the cassation request was declared inadmissible for immediate resolution, halting the proceedings until the new procedural rules are fully applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 10 I. n. 130 del 2022; Art. 5 comma 6 I. n. 130 del 2022: When a tax dispute falls within the scope of the simplified procedure established by the new law, the cassation judgment must suspend the proceedings and remit the case to the ordinary section for a new hearing.
Parole chiave
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ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5707-2021, proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro NICOLE COCOZZA (C.F. CCZNCL81B49E970H), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. GIANMARIA FRANCESCHIN, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ALESSANDRIA, n. 88, presso lo studio dell'AVV.
ALESSIA DI COLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che VEQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. notificò a NICOLE COCOZZA una intimazione di pagamento per riprese concernenti diversi anni di imposta e relative ad II.DD., I.V.A. ed accessori; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 602/2016, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (nella more succeduta ex lege all'Agente per la riscossione) propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 274/2020, depositata il 16/07/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) congruamente motivata la decisione di prime cure, (b) nulla la l'intimazione impugnata, per essere stata "notificata [al contribuente] unicamente copia degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, pretermettendo le relative retate di notifica e cartelle" nonché (c) prescritti i crediti portati dalle cartelle sottese all'intimazione, "per scadenza del termine quinquennale non essendo stato prodotto in giudizio alcun titolo definitivo"; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre Ric. 2021 n. 5705 sez.
Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- IL motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., NICOLE COCOZZA; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a. nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione