Italian Supreme Court dismisses appeal regarding partial cost compensation after incomplete second-instance defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Davide Maria Bornigia against a second-instance judgment that increased litigation costs. Bornigia argued that partial acceptance of his appeal justified the cost adjustment, but the Court found the lower court's reasoning explicitly based on the partial nature of the appeal's success. Consequently, the Court determined the appeal was unfounded and dismissed it without ruling on the costs of the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the lower court's cost compensation is clearly justified by the partial acceptance of the appeal, rendering the alleged violation of procedural rules unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5292/2021 proposto da: BORNIGIA DAVIDE MARIA, rappresentato e difeso dall’avv. GIANLUCA FONTANELLA, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via della Pineta Sacchetti 201 -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; -resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/1/2021, NRG 2134/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. il Tribunale di Roma, accogliendo, nel contraddittorio dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’opposizione proposta da Davide Maria Bornigia a preavviso di iscrizione ipotecaria,ha condannato le parti convenute al pagamento delle spese in favore del ricorrente in misura di euro 2.100,00;
2. proposta impugnazione dal Bornigia in punto spese, la Corte d’Appello di Roma ha incrementa to la misura del rimborso ad euro 2.251,00, compensando le spese del secondo grado, stante il solo parziale accoglimento del gravame;
3. Davide Maria Bornigia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre l’INPS si è limitat o al deposito di procura speciale ed Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
5. il ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il motivo di ricorso adduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118, co. 2, disp. att., art. 132 n. 4 c.p.c., con riferimento alla compensazione delle spese disposta in secondo grado che, si sostiene, non poteva giustificarsi sulla base dell’accoglimento parziale del gravame, in quanto le conclusioni erano state formulate nel senso generico di una richiesta di liquidazione rispettosa del DM 55/2014, quale poi era stata pronunciata;
2. il motivo è infondato;
3. quanto all’apparenza di motivazione,essa è palesemente infondata stante il fatto che la Corte territoriale ha espressamente motivato – lo si cita testualmente a smentita dell’assunto impugnatorio – affermando che «l’accoglimento parziale del motivo di appello e, quindi, della richiesta di liquidazione degli onorari rispetto alla domanda originaria» è ragione che «giustifica ampiamente la compensazione tra le parti delle spese del grado»;
4. la motivazione c’è quindi stata ed è stata fondata sull’accoglimento solo parziale dell’impugnazione;
5. quanto all’effettiva ricorrenza del presupposto adotto, dalla trascrizione dell’atto di appello si evince che, a fronte di una liquidazione in primo grado di euro 2.100,00, il ricorrente in appello aveva ricostruitolo spettante sia secondo i parametri medi (calcolati in voci che sommate tra loro assommavano ad euro 5.135,00) sia secondo i parametri minimi (calcolati in voci che sommate tra loro assommavano ad euro 2.896,00);
6. la Corte territoriale – e sul punto non vi è contestazione – ha ritenuto che per il primo grado erano dovuti euro 2.251,00, attribuendo quell’importo; 7. è poi vero che, nelle conclusioni in appello , il ricorrente ins istette genericamente per una liquidazione «in misura conforme al DM 55/2014» ma, anche senza rilevare che ciò fu fatto richiamando espressamente «i motivi di cui alla premessa», è chiaro che ad individuare la pretesa esercitata vale anche quanto esposto nella parte argomentativa del gravame, rispetto alla quale la controparte era chiamata a resistere;
8. ne deriva come sia indubbio il verificarsi di un accoglimento parziale e con esso, l’infondatezza del ricorso per cassazione, che va quindi rigettato;
9. nulla sulle spese, in quanto l’INPS non ha svolto difese, limitandosi alla costituzione in giudizio ed Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso