Italian Supreme Court allows victim of duty pension claim, overturning lower court's lower amount ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the appeal by Fazzini Palma, an heir recognized as a victim of duty, against the Ministry of the Interior. The lower court had rejected the request for a monthly pension of €500 based on specific legislative articles. The court ruled that the pension amount must equal that granted to victims of terrorism and organized crime to ensure equity and rationality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 562 e 565 della legge nr. 266 del 2005; Art. 4, comma 1, del d.p.r. nr. 243 del 2006: The monthly pension for victims of duty must be equated to the amount granted to victims of terrorism and organized crime to uphold the principle of rationality and equity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17800-2021 proposto da: FAZZINI PALMA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BAVA; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il23/02/2021; Ric. 2021 n. 17800 sez. ML -ud. 29-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di Palma Fazzini, quale erede di Antonio Fazzini, riconosciuto «vittima del dovere», alla riliquidazione dell’assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00;
2. la parte in epigrafe ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi ad un motivo, successivamente illustrato con memoria;
3. il Ministero ha resistito, con controricorso;
4. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE: 1.l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente , nella qualità specificata in epigrafe-ai sensi dell’art. 360 nr. cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, commi 562 e 565, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art. 4, comma 1, del d.p.r. nr. 243 del 2006 è fondato;
4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria; Ric. 2021 n. 17800 sez. ML -ud. 29-09-2022 -3- 6. tali principi, ribaditi da Cass. nr. 19036del 2019 e numerose altre (v., più di recente, Cass. nr. 24956 del 2021; Cass. nn. 3456, 11013, 11015, 17438 del 2022) sono stati, invece, disattesi dalla decisione impugnata;
7. il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa allaCorte di appello di Ancona, in diversa composizione, chedovrà uniformarsi ai principi sopra indicati;
8. il giudice di rinviodovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità