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Ordinanza — n. 35047/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription start date, remands case for new factual findings on interruption acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35047/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground of appeal as irrelevant to the decision but accepted the second ground regarding the start date of the prescription period. The appellant argued the prescription began upon the final judgment's binding force, while the lower court incorrectly assumed it started only after that force became effective. The court ruled that under current procedural law, the prescription period commences immediately upon the publication of the appellate judgment, not its subsequent binding force. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Palermo for a new factual assessment of acts that may have interrupted the prescription from the correct starting date.

Regesto Legislator

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Art. 336 comma 2 cod. proc. civ.; Art. 2935 cod. civ.: The prescription period commences from the publication of the appellate judgment, not from its binding force, requiring a new factual assessment of interruption acts from that date.

Parole chiave

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prescription period commencement appellate judgment publication binding force distinction interruption of prescription remittal for new trial procedural code article 336 civil code article 2935 termine per l'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 336 comma 2 cod. proc. civ.
Al presente giudizio si applica, invero, l’art. 336, comma 2, codice di rito, come modificato dall’art.
Art. 2935 cod. civ.
in relazione all’art. 2935 cod. civ. ed è incentrato sull’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione che la East West S.a.s.
Art. 2943 cod. civ.
Art. 2945 cod. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 2935 cod. civ
in relazione all’art. 2935 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10124 del 30/04/2009
Cass. n. 10124 del 30/04/2009 Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7001/2021 R.G. proposto da: EAST WEST diGONCALVES LINERA MARILISE C . SAS, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FALLICA ARMANDO (FLLRND36H20G273W) -ricorrente– contro ASSESSORATO alla SALUTE della REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PALERMO n. 1323/2020depositata il 12/09/2020 .

Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere CristianoValle, osserva quanto segue. In via preliminare, è opportuno precisare che non deve essere disposto rinvio a nuovo ruolo ai fini della notifica del ricorso, alla parte, contumace in appello, personalmente, in quanto il ricorso è stato notificato al difensore, evidentemente costituitosi in primo grado, poiché il rapporto processuale oggetto di giudizio attiene esclusivamente alla domanda riconvenzionale proposta dall’odierno controricorrente, l’Assessorato Regionale per la Sanità della Regione Sicilia.

La U SL n. 6 di Alcamo propose opposizione al d ecreto ingiuntivo, per oltre quara ntaduemila euro , ottenuto dalla Revolution Market S.n.c., dante causa della East West s.a.s.; il credito venne quindi richiesto dalla East West alla detta USL e d esso le venne parzialmente corrisposto in sede esecutiva , con ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo ; successivamente venne notificato alla East West S.a.s., da parte di riscossione SiciliaS.p.a., un preavviso di fermo , poiché a seguito di sentenza del Tribunale di Trapani, confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 549 del 29/04/2005, l’Assessorato aveva ottenuto decreto monitorio; proposta opposizione all’ingiunzionedalla East West S.a.s. il Tribunale di Palermo annullò il preavviso di fermo ma accolse la domanda riconvenzionale dell’Assessorato regionale alla Salute e condannò, quindi, la East West S.a.s. al pagamento della somma di oltre sessantatremila euro (€ 63 . 0 6 5 , 76 ) ; la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermoè stata confermata dalla Corte territoriale, con sentenza n. 549 del 1323 del 12/09/2020, qui impugnata.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione affermando che il giorno di decorrenza della prescrizione coincideva con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il titolocostituito dal Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle decreto ingiuntivo e quindi al momento in cui alla East West S.a.s. venne formulata la prima richiesta di ripetizione, la prescrizione non era ancora maturata. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con atto affidato a due motivi la East WestS.a.s. L’assessorato Regionale alla Salute della Sicilia è rimasto intimato, pure a seguito di rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato,andata a buon fine.

Parimenti intimata è rimasta Riscossione Sicilia S.p.a. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza, formulata dal Consigliere relatore, è stata ritualmente notificata. La ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2935, 294 3 e 2945 cod. civ.

Il motivo di censura è estraneo alla ragione decisoria (cd ratio decidendi), e perciò privo di decisività, perché la statuizione della Corte territoriale è nel senso che non vi è una prescrizione decorrente dapprima del processo, per cui bisogna valutare l’efficacia interruttiva degli atti endoprocessuali, ma la prescrizione decorre dalla sentenza di riforma, emanata il 29/04/2005 e recante n. 549. Il secondo motivo è formulato per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2935 cod. civ. ed è incentrato sull’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione che la East West S.a.s. individua nella pubblicazione della sentenza Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore:

C. Valle d’appello (recante n. 549 e pubblicata il 29/04/2005) nel giudizio cd. presupposto , mentre la sentenza qui impugnata ha affermato che essa decorreva dal passaggio in giudicato della predetta sentenza n. 549 del 2005 della stessa Corte territoriale. Il detto secondo mezzo, diversamente da quanto prospettato nella proposta,è fondato. Al presente giudizio si applica, invero, l’art. 336, comma 2, codice di rito, come modificato dall’art. 48 della l. n. 353 del 26/11/1990, che ha espunto il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di merito; gli effetti di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. si producono, pertanto, con la stessa pubblicazione della sentenza ( si veda sul punto:

Cass. n. 10124 del 30/04/2009 Rv. 608203 - 01) , senza necessità del suo passaggio in giudicato (come previsto dal previgente art. 336, comma 2, codice di rito); considerando, quindi , come inizio della prescrizione decennale il 29/4/2005, ossia il giorno stesso di pubblicazione della sentenza n. 549della Corte di Appello di Palermo, nel giudizio cd. presupposto, il giudice del merito dovrà valutare l’esistenza di atti interruttivi rispetto a tale data di decorrenza e non a quella del passaggio in giudicato. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e dovendosi procedere a nuovi accertamenti di fatto, in ordine all’individuazione specifica dei pos sibili atti interruttivi della prescrizione, la causa è rinviata, per rinnovato giudizio, alla stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio designato provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e Ad.19/10/2022 CC R.g. n. 07001 del 2022; estensore: C. Valle rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella Camera di co