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Ordinanza — n. 35046/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on jurisdiction, ruling creditor's election of domicile in precetto is not binding for opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Nicola Staniscia against the Tribunal of Modena's decision regarding the validity of a precetto. Staniscia argued that the creditor, SCE S.R.L., had elected domicile in Rome via a decree of payment, thereby establishing Roman jurisdiction for the opposition proceedings. The court held that such an election is not binding for determining the competent judge for an opposition, which must instead be based on the location of the debtor's assets or the place of execution. Consequently, the Tribunal of Modena retained jurisdiction, and the appeal was dismissed with costs awarded to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 480, comma 3, c.p.c.; Art. 615, comma 1, c.p.c.; The election of domicile by the creditor in the precetto is not binding for determining the territorial competence of the judge to hear the opposition, which must be identified based on the possible place of execution or the location of the debtor's assets.

Parole chiave

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competence jurisdiction precetto validity election domicile opposition proceedings territorial competence creditor rights civil procedure code incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per regolamento facoltativo di competenza è affidato a un unico complesso motivo , per il legittimità della sentenza riguardo alla competenza del giudice chiamato a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod.
Art. 480, comma 3, c.p.c.
Art. 26 bis cod. proc. civ.
615, comma 1, c.p.c.” Deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell’art. 26 bis cod. proc. civ., il credito vantato dalla debitrice dello Staniscia, ossia dalla S.C.E.
Art. 26, comma 1, cod. proc. civ.
615, comma 1, c.p.c.” Deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell’art. 26 bis cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.
art. 615 cod. proc. civ
Il ricorso per regolamento facoltativo di competenza è affidato a un unico complesso motivo , per il legittimità della sentenza riguardo alla competenza del giudice chiamato a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per violazione degli artt.
art. 26 bis cod. proc. civ
615, comma 1, c.p.c.” Deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell’art. 26 bis cod. proc. civ., il credito vantato dalla debitrice dello Staniscia, ossia dalla S.C.E.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30141 del 14/12/2017
Il regolamento di competenza deve essere rigettato, alla stregua dell’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 30141 del 14/12/2017 Rv.
Cass. n. 16649 del 09/08/2016
648027 –01 e Cass. n. 16649 del 09/08/2016 Rv.
Cass. n. 13430 del 01/07/2020
Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto,rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese (Cass. n. 13430 del 01/07/2020 Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3644/2022 R.G. proposto da : STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA (TRLGNI59H61H501E) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro SCE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza MARTIRI DI BELFIORE, n. 2, presso lo studio dell’avvocato PRIMICERJ UGO (PRMGUO67A21H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato REGGIANINI ANDREA (RGGNDR60D25F257F) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MODENA n. 1754/ 2021 depositata il01/02/2022.

R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore CristianoValle, osserva quanto segue. L’avvocato Nicola Staniscia impugna, con regolamento di competenza, la sentenza n. 1754 del 30/12/2021 del Tribunale di Modena che, in controversia tra la S.C.E. S.r.l. e lo Staniscia, ha dichiarato inefficace del precetto notificato dal suddetto legale ed opposto dalla detta società e ha compensato le spese di lite. La vicenda trae le mosse da un atto di precetto notificato dall’avvocato Staniscia alla S.C.E. S.r.l. e dall’opposizione avverso di esso proposta dalla detta società, con conseguente eccezione di incompetenza per territorio del creditore, Staniscia, con deduzione di competenza delTribunale di Roma, in luogo di quello di Modena, per essere la S.C.E. S.r.l. creditrice dell’ARES 118, avente sede in Roma, in forza di decreto ingiuntivo.

Il ricorso per regolamento facoltativo di competenza è affidato a un unico complesso motivo , per il legittimità della sentenza riguardo alla competenza del giudice chiamato a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 26, 27100 e 480 cod. proc. civ. e2697 cod. civ., anche in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale , n. 84 del 12/06/1973 e del 14/12/2005. La S.C.E. S.r.l. ha depositato scritti difensivi, ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ. Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Modena e quindi per il rigetto del ricorso.

Le motivazioni dell’ufficio di Procura sono condivisibili in quanto l’avvocato Staniscia aveva eletto domicilio nel precettoa Roma, ma in detta città non vi è alcun bene mobile o immobile della S.C.E. S.r.l., o, quantomeno, detto presupposto non è stato dimostrato dall’odierno ricorrente e il credito d ella S.C.E. S.r.l. nei confronti R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle dell’ARES 118 è tuttora oggetto di controversia, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla prima risulta opposto e il relativo giudizio non è ancora concluso.

Il regolamento di competenza deve essere rigettato, alla stregua dell’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 30141 del 14/12/2017 Rv. 648027 –01 e Cass. n. 16649 del 09/08/2016 Rv. 641487 -01) «L’elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell’atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scel ta del giudice dell’esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l’atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.” Deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell’art. 26 bis cod. proc. civ., il credito vantato dalla debitrice dello Staniscia, ossia dalla S.C.E. S.r.l. nei confronti dell’ARES 118 dovrebbe comunque essere sottoposto ad esecuzione a Modena, e non a Roma, posto che la terza debitrice Azienda Ares 118 non è una pubblica amministrazione, e pertanto non si applica l’art. 26, comma 1, cod. proc. civ., bensì il comma secondo del detto articolo, in quanto l’asserito debitore, ossia la S.C.E. S.r.l. ha sede in Modena e non in Roma.

Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto,rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese (Cass. n. 13430 del 01/07/2020 Rv. 658376 -01). R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Modena; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della S.C.E. S.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma,