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Ordinanza — n. 35045/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of decisiveness and irrelevance to fact-finding in civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35045/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmela Finizio's appeal against the Second Instance Court of Salerno inadmissible. Finizio argued that the lower court failed to prove her reputational damage regarding an enforcement procedure on a car, while the jewelry company contended the appeal lacked legal merit. The court rejected the appeal because the grounds were non-decisive, irrelevant to fact-finding, and contradicted procedural rules on motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 348, comma 5, ter c.p.c.: Appeals lacking decisiveness or irrelevant to fact-finding are inadmissible.

Parole chiave

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lack of decisiveness irrelevance to fact-finding violation of law procedural inadmissibility reputational damage enforcement procedure civil procedure code offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il primo motivo del ricorso reca cen sura di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2236 c.c.
Art. 348, comma 5, ter c.p.c.
360 codice di rito, è in contrasto con il disposto dell’art. 348¸comma 5, ter cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.120/2022 R.G. proposto da : FINIZIO CARMELA, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia, n. 203, 1, presso lo studio dell’avvocato CATTIVERA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRATTOLILLO NICOLA ANTONIO (FRTNLN62S11F557O) -ricorrente – contro GIOIELLERIA MAGLIANO di GLIELMI ROMANO C. S.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla via dei Pirenei, n. 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ALFONSO (GNTLNS52A13C082B), rappresentato e difeso dagli avvocati BIANCO MODESTINO (BNCMST72D27H703H), -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO SALERNO n. 1511/2021depositata il 14/10/2021 .

R.g. n. 120 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue. Carmela Finizio convenne in giudizio , davanti al Tribunale di Salerno, Romano Glienti al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, per avere instaurato una procedura esecutiva su un bene mobile registrato, nella specie un’autovettura, sulla base di un credito nei confronti di soggetto non più residente presso l’immobile ove risiedeva l’attrice, e per avervi proceduto con inusuale clamore, arrecandole pregiudizio alla reputazione e all’immagine, essendosi svolti i fatti in un paese ‒ Olevano sul Tusciano ‒di poche migliaia di abitanti.

Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, con condanna della Finizio al pagamento delle spese di lite. L’impugnazione della Finizio, nel ricostituito contraddittorio delle parti, è stata pure rigettata dalla Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1511 del 14/10/2021. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidatoa quattro motivi, Carmela Finizio. Resiste con controricorso la Gioielleria Magliano di Glielmi Romano C. S.a.s. La sentenza è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Salerno. Il primo motivo del ricorso reca cen sura di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. p roc . c iv . per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c od . p roc . c iv . , stante R.g. n. 120 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle l’irriducibile contraddittorietà della motivazione adottata da parte della Corte di Appello di Salerno.

Il secondo motivo pone violazione e ( o ) falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 116 cod. p roc . c iv . , 1176, 2043, 2236 cod. c iv ., ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv . per violazione dell’art. 132, comma 2, n . 4 n. 4 , ancorain relazione all’affermazione della mancata prova del danno patito dalla Finizio Carmela. Il terzo motivo pone censura di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, c omma 1, n. 3 c od . p roc . c iv . per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c od . p roc . c iv . e per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. p roc . c iv . , per aver omesso di considerare fatto decisivo consistente nella mancanza in capo di Glielmi Romano, prima di iniziare l’esecuzione, d i un certificato di residenza della Capone Carolina.

Il quarto e ultimo, mezzo deduce: nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv . per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c od . p roc . c iv . , nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto, il danno alla reputazione ed all’immagine, nonostante la circostanza che la presenza di Carabinieri e agenti della polizia municipale avesse provocato vasta eco nel piccolocentro abitato dove i fatti si erano svolti. Preliminarmente si rileva che in atti vi è una copia della sentenza d’appello prodotta dalla difesa della ricorrente, sulla quale non vi è alcuna attestazione di avvenuta notifica.

Il Collegio ritiene, nondimeno, che lo scrutinio sulla tempestività dell’impugnazione possa essere positivamente effettuato, posto che il ricorso è stato notificato allo Glielmi il 13/12/2021, a fronte di una pubblicazione della sentenza in data 14/10/2021, come risulta dalla stampigliatura apposta telematicamente sulla stessa. Il difensore della ricorrente in calce R.g. n. 120 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle al ricorso ha, altresì, attestato il deposito, tra gli altri, della «copia autentica della sentenza n. 1511/2021 emessa dalla Corte di Appello di Salerno, sezione civ., il 14.10.2021 depositata in data 14.10.2021 e, pubblicata in data 14.10.2021 e, nella causa iscritta al n. 1125/2016 del Ruolo Generale dell’anno 2016 e, notificata solo da un difensore della resistente, Avv Maria Grazia Pucciarelli tramite posta elettronica certificata, all’odierna ricorrente al suo precedente difensore in data 14/10/2021 ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione», con la conseguenza che non può addivenirsi a statuizione di improcedibilità del ricorso.

Il ricorso è, nondimeno, inammissibile. I quattro motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Essi sono tutti inammissibili per le seguenti ragioni :

1) sono privi di decisività per non incidere sulla ragione del decidere della mancanza di prova;

2) vi è inerenza al giudizio di fatto sotto le spoglie della denuncia di violazione di diritto;

3) l’apparenza della motivazione è dedotta irritualmente mediante la comparazione con le circostanze di fatto;

4) il vizio motivazionale , dedotto con riferimento al parametro del n. 5 dell’art. 360 codice di rito, è in contrasto con il disposto dell’art. 348¸comma 5, ter cod. proc. civ. stante l’esistenza di doppia conforme. Il ricorso, in punto di diritto, si risolve poi nel richiamo di precedenti giurisprudenziali concernenti la valutazione del danno, che tuttavia, è stato escluso in radice essersi verificato. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali R.g. n. 120 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Ro