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Ordinanza — n. 35043/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding suspension clause interpretation in fixed-term contract termination case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35043/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds cited against the lower court's decision. The appellant argued that a stabilization clause should transform a fixed-term contract into an indefinite one upon achieving a quality certification, while the appellate court treated this achievement as a suspensive condition dependent on the contract's validity at the time of expiration. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to analytically refute the lower court's detailed reasoning on this specific legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 1322 c.c.; Art. 1359 c.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to illustrate the arguments supporting the contested decision and analytically refute the lower court's reasoning on the qualification of a suspensive condition.

Parole chiave

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lack of specificity appeal suspensive condition contract fixed term termination stabilization clause interpretation art 366 cpc inadmissibility scioglimento del contratto a termine cessazione dell'attività lucrativa perdita di lavoro temporanea

Disposizioni normative citate

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Art. 1322 c.c.
Art. 1359 c.c.
E ciò, in quanto fatto costitutivo della sua trasformazione, ovvero suo mancato avveramento per fatto imputabile alla società, con i conseguenti effetti di fictio previsti dall’art. 1359 c.c. o risarcitori;
Art. 366, primo comma, n.4 c.p.c.
art. 1359 c.c
E ciò, in quanto fatto costitutivo della sua trasformazione, ovvero suo mancato avveramento per fatto imputabile alla società, con i conseguenti effetti di fictio previsti dall’art. 1359 c.c.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 19 aprile 2021 la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1.
art. 28, comma 2 d.lgs. 81/2015
1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., in relazione all’art. 28, comma 2 d.lgs.
art. 1322 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 luglio 2008, n. 18202
09-11-2022 -4- della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass.
Cass. 19 agosto 2009, n. 18421
18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass.
Cass. 22 settembre 2014, n. 19959
18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959;
Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845
Cass. 8 agosto 1990, n. 8051
1322 c.c., prevedere validamente come evento condizionante, in sensosospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto (Cass. 8 agosto 1990, n. 8051;
Cass. 14 maggio 1996, n. 4483
giova poi ribadire la spettanza al giudice di merito dell'indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto acondizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti (Cass. 14 maggio 1996, n. 4483; Cass.
Cass. 14 giugno 2006, n. 13717
1547), neppure essendo state queste censurate con la specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione, meramente enunciata (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717;
Cass. 21 giugno 2017, n. 15350
Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass.
Cass. 14 maggio 2019, n. 12791
15350; Cass. 14 maggio 2019, n. 12791); Ric.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Ordinanza — n. 5407/2022 — snciv
Cassation court allows worker's claim for fixed-term contract nullity, dismissing incidental appeal on factual re-evaluation.
Ordinanza — n. 31307/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal on apprenticeship contract termination, citing lack of proof for prior training period.
Ordinanza — n. 5527/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding insurance policy termination and litigation costs calculation.
Ordinanza — n. 37769/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to a valid labor union settlement. The court ruled the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement in labor court, which extinguished the litigation. The court found the appeal's arguments regarding indemnity calculation irrelevant given the settlement. The legal rule is that a valid labor settlement extinguishes the civil litigation between the parties. Keywords: labor settlement; case extinction; inadmissible appeal; indemnity calculation; union agreement; civil procedure; dismissal. My client represents a company appealing a lower court's decision on employee indemnity after a labor dispute. The opposing employee's lawyer argues the appeal is valid because the lower court ignored stabilization agreements. However, the company's own lawyer submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal, citing a separate labor union settlement reached on June 4, 2021, to which the employee agreed. The opposing party contends this withdrawal is invalid or irrelevant to the merits of the indemnity calculation. What can I do? Is this possible?
Ordinanza — n. 21723/2023 — snciv
Court dismisses appeal regarding fixed-term contract limits, upholding lower court's rejection of worker's claims.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10072-2021 proposto da: UZONI IBOIKA MIHAELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI; -ricorrente - contro INDUSTRIA METALLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO LA GIOIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l'01/03/2021;

Ric. 2021 n. 10072 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 1 marzo 2021, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame di Iboyka Mihaela Uzoniavverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle sue domande: di accertamento della natura di licenziamento orale del recesso di Industria Metalli s.r.l. alla scadenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti dal 1° febbraio al 30 settembre 2017; in subordine, del diritto alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato; in ulteriore subordine, di condanna della società datrice al risarcimento del danno, sul presupposto della qualificazione di una clausola di stabilizzazione del contratto di lavoro a termine alla stregua di contratto preliminare di lavoro a tempo indeterminato;

2. la Corte territoriale ha qualificato la relazione tra clausola di stabilizzazione del rapporto (con promozione al livello superiore e riconoscimento di aumenti e bonus retributivi) e conseguimento della certificazione di qualità secondo la nuova normativa, non più ISO/TS ma IATF (essendo stata assunta la lavoratrice con mansione di Responsabile Assicurazione Qualità), alla stregua di condizione sospensiva;

3. essa ha quindi ritenuto detta qualificazione comportare, in riferimento al conseguimento della certificazione di qualità soltanto in epoca successiva al termine di scadenza del contratto a termine (il 15 febbraio 2018), non tanto una valutazione di (in)adempimento della lavoratrice alle obbligazioni contrattuali, quanto piuttosto il suo onere di dimostrare l’avveramento della condizione entro il termine di scadenza del Ric. 2021 n. 10072 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- rapporto. E ciò, in quanto fatto costitutivo della sua trasformazione, ovvero suo mancato avveramento per fatto imputabile alla società, con i conseguenti effetti di fictio previsti dall’art. 1359 c.c. o risarcitori;

4. in ogni caso, la Corte ha accertato l’esito negativo della verifica dell’ente certificatore dopo la scadenza contrattuale per diverse irregolarità, di cui particolarmente grave, ed ostativa al rilascio della certificazione, la mancata formazione del personale sulla nuova normativa, spettante alla lavoratrice quale Responsabile Assicurazione Qualità;

5. il venir meno dell’obbligo di stabilizzazione ha pertanto comportato il rigetto di tutte le sue domande;

6. con atto notificato il 19 aprile 2021 la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., in relazione all’art. 28, comma 2 d.lgs. 81/2015, per non corretta applicazione dei canoni ermeneutici denunciati sull’erroneo presupposto dell’impossibilità di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, dopo la sua scadenza, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato(unico motivo);

2. esso è inammissibile; 3.il motivo difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione Ric. 2021 n. 10072 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959;

Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), per omessa confutazione della puntuale argomentazione della Corte territoriale, integrante ratio decidendidella questione, in ordine alla realizzazione della clausola di stabilizzazione del contratto a tempo determinato in dipendenza di un evento (conseguimento della certificazione di qualità secondo la nuova normativa) qualificato alla stregua di condizione sospensiva (dall’ultimo capoverso di pg. 6 al terzo rigo del primo capoverso di pg. 8 e ancora dall’ultimo capoverso di pg. 10 al penultimo di pg. 11 della sentenza); 3.1. inoltre, la Corte territoriale ha correttamente ancorato il presupposto di avveramento o meno della condizione sospensiva alla vigenza del contratto cui accede, in quanto suo elemento ancorché accidentale, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme; pur potendo tuttavia le parti, in forza del principio generale di autonomia contrattuale previsto dall'art. 1322 c.c., prevedere validamente come evento condizionante, in sensosospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto (Cass. 8 agosto 1990, n. 8051;

Cass. 19 novembre 35524); 3.2. giova poi ribadire la spettanza al giudice di merito dell'indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto acondizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti (Cass. 14 maggio 1996, n. 4483; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1547), neppure essendo state queste censurate con la specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione, meramente enunciata (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717;

Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 14 maggio 2019, n. 12791); Ric. 2021 n. 10072 sez. ML -ud. 09-11-2022 -5- 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q