Cassation Court dismisses appeal on facts but allows partial success on legal grounds regarding litigation costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible due to the non-reviewability of factual assessments in summary proceedings. While the second ground was rejected because the opposing party was not fully successful, the Court found the legal principle regarding cost allocation flawed. Consequently, the Court partially allowed the appeal to correct the distribution of uncompensated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2712 c.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: In execution opposition proceedings, when a creditor's claim is partially reduced, the opposing party cannot be condemned to pay all litigation costs; instead, costs must be compensated between parties, and the uncompensated portion is borne by the party who was not fully successful.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30426/2021 R.G. proposto da : CUCCHIARINI ROBERTO, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato D'ANGELI LIUBA (DNGLBI53R52G479B) -ricorrente– contro BARTOLUCCI FRANCESCA, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINI ROBERTO (BNNRRT67M01D488A) unitamente all'avvocato CECCHINI FRANCESCA (CCCFNC64M60D488S) -controricorrente– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 703/2021depositata il 09/06/2021 .
R.g. n. 30426 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore CristianoValle, osserva quanto segue. Roberto Cucchiarini propose, dinanzi al Tribunale di Pesaro, opposizione al precetto per spese di mantenimento notificatole a istanza della moglie separata Francesca Bartolucci, per euro ventiduemila (€ 22.000,00). Il Tribunale di Pesaro , con sentenza n. 1 34 del 20/02/2020 accoglieva parzialmente l’opposizione e riduceva l’ammontare del dovuto a euro quattromila ottocento ventitré (€ 4.823,00 ) e condannava la Bartolucci alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza era impugnata in appello e la Corte territoriale di Ancona, con sentenza n. 703 del 9/06/2021 così provvedeva: determinava ineuro seimilacinquecento settantatré (€ 6.573,00) la somma dovuta dal Bartolucci alla Cucchiarini; compensava per due terzi le spese del primo grado e le poneva nella restante quota a carico del Cucchiarini e compensava per due terzi pure quelle di secondo grado, ponendo la quota restante a carico del Cucchiarini. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Roberto Cucchiarini.
Resiste con controricorso Francesca Bartolucci. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del Consigliere relatore è stata ritual mente comunicata. Il ricorrente ha depositatomemoria. I due motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello:il primo è mosso per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., e con esso si contesta l’esame delle distinte bancarie operato dai giudici di R.g. n. 30426 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore:
C. valle merito; il secondo mezzo è proposto per violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.. Il primo motivo è inammissibile, richiedendosi il riesame di circostanze di fatto e segnatamente di documenti, in breve: la censura attiene alla valutazione delle risultanze processuali che è profilo in quanto tale non sindacabilein sede di legittimità. Il secondo motivo (il regolamento delle spese ha violato il principio che le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa) è, viceversa, fondato: con l’opposizione l’opponente ha conseguito la riduzione del dovuto da ventiduemila euro (€ 22.000,00)a poco più di seimilacinquecento euro (€ 6 . 573 ,00) per cui non è soccombente dal punto di vista complessivo.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è nei termini seguenti (Cass. n. 20374 del 11/10/2016 Rv. 642614 – 01 ): « In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente.».
Dato che non vi èimpugnazione sulla compensazione parziale e l’ammontare delle spese, ma solo sul residuo non compensato, la causa può essere decisa nel merito, modificando solo l’individuazione della parte tenuta alla parziale rifusione delle spese di primo e secondo grado, che deve essere individuata, quale soccombente, in Francesca Bartolucci. L’accoglimento solo parziale (ed in punto di spese) del ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese.
P.Q.M.
R.g. n. 30426 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. valle accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo, cassa in relazione al motivo accoltoe, decidendo nel merito , pone le spese processuali di primo e di secondo grado, nella quota non compensata, a carico di Bartolucci Francesca; compensa le spesedi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di co