Italian court allows appeal against dismissal of evidence request due to generic reference to prior interrogations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of the appellant's evidence request, ruling that a generic reference to prior interrogations in the defense brief implicitly included testimony regarding those interrogations. The appellant argued that the trial court erred by ignoring the fact that formal interrogations had already been conducted, while the respondent maintained the request was abandoned due to lack of specific reiteration. The court held that the appellate judge failed to consider the overall procedural conduct and the connection between the prior evidence and the current defense line, thus overturning the dismissal and remanding the case for a new factual examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041 cod. civ.; Art. 375, 380 c.p.c.: Evidence requests rejected by the trial court must be re-proposed with specific clarification in the appeal; a generic reference to prior acts may suffice if the overall procedural conduct demonstrates an unequivocal intent to insist on the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32121/2021 R.G. proposto da : I.T.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza DEI MIRTI n. 40, presso lo studio dell’avvocato FOSCHI EMANUELE (FSCMNL78L29H926U) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro SONEPAR ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA al viale REGINA MARGHERITA n. 1, presso lo studio dell’avvocato ORLANDI FABIO (RLNFBA68L24H501Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro POGGI FABRIZIO -intimato– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ROMA n. 3531/2021 depositata il11/05/2021.
Ad.19/10/2022 R.g. n. 32121/2021; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere CristianoValle, osserva quanto segue. La domanda ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. nei confronti di società e del dipendente della convenuta (Elettrodistribuzioni S.p.a., poi) Sonepar Italia centro S.p.a., Fabrizio Poggi, avendo costui, referente per i rapporti con la società attrice, firmato ordinativi falsi a nome di quest’ultima pari a oltre e uro venticinquemila (€ 25.964,00), venne rigettata in primo grado , dal Tribunale di Roma, (dopo l’assunzione degli interrogatori formali ma non delle testimonianze richieste, non essendo stata specificatamente reiterata l’istanza nell’udienza di precisazione delle c onclusioni ) e rigetto dell’appello , da parte della Corte territoriale, perché nell’udienza di p recisazione delle c onclusioni vi era stato solo il generico rinvio alle conclusioni della citazione e, dunque,la causa andava decisa sulla base dei soli interrogatori.
Con l’unico motivo di ricorso la I.T.B. S.r.l. afferma che il rinvio alle istanze contenute negli atti difensivi doveva intendersi riferito alla prova testimoniale, essendo stati gli interrogatori assunti. Resiste con controricorso la SoneparItalia S.p.a. Fabrizio Poggi è rimasto intimato. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito degli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza, è stata ritualmente comunicata. La ricorrente ha depositato memoria.
Con il ricorso la ITB S.r.l. contesta che non siano state ammesse le prove testimoniali tempestivamente richieste nel grado di giudizio precedente e che non erano state oggetto di valutazione da parte del giudice né rinunciate. Ad.19/10/2022 R.g. n. 32121/2021; estensore: C. Valle Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente di Cass. n. 10767 del 4/04/2022Rv. 664646- 01) che afferma : « Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione».
Il giudice di appello si è limitato a considerare, nella specie, che non vi era stata specifica istanza di reiterazione della prova ma non ha considerato che, essendo stati assunti gli interrogatori formali, il riferimento alle conclusioni negli atti difensivi non poteva che essere riferito alla testimonianza, che era la prova rimasta non ammessa. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che provvederà a nuovo esame in diversa composizione e regolerà le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza i mpugnata e rinvia alla Corte di A ppello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ad.19/10/2022 R.g. n. 32121/2021; estensore: C. Valle Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione