Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35033/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as opposition execution judgment requires appeal, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35033/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Limone's appeal inadmissible because he incorrectly filed a cassation request against a judgment of opposition to execution. The material facts show the lower court treated the case as an ordinary appeal matter, while Limone argued procedural errors regarding terms and debt extinction presumptions. The court ruled that since July 2009, such judgments are no longer exclusively appealable via cassation for legitimacy reasons, requiring an ordinary appeal instead.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Judgments of opposition to execution are no longer exclusively subject to cassation for legitimacy reasons and must be appealed via ordinary appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposition to execution cassation inadmissibility ordinary appeal requirement procedural timeline legitimacy reasons legittimazione a contestare licenza opposizione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.c.
Art. 111, comma 7, della Costituzione
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Il primo motivo denuncia errore nel proc ediment o ai sensi dell’art. 360 , comma 1 , n.
Art. 183 cod. proc. civ.
c iv per violazione dell’ art. 183 stesso codice per mancata concessione dei termini di cui all’art.
Art. 1237 cod. civ.
Il secondo motivo denuncia falsa applicazione e violazione dell’art. 1237 cod.civ .
Art. 375 e 380bis cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 616 cod. proc. civ
« L'art. 616 cod. proc. civ., nel periodo di tempo in cui ha previsto l'inappellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione (e cioè tra il 1° marzo 2006, ex art.
art. 93 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18161 del 23/10/2012 Rv. 624054
111, comma 7, della Costituzione, come affermato dalla giurisprudenza di questa corte, quantomeno per implicito (Cass. n. 18161 del 23/10/2012 Rv. 624054 - 01) :
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1012/2022 R.G. proposto da : LIMONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Calabria n. 56, presso lo studio dell’avvocato LA GIOIA FLAVIO (LGAFLV71D27D612F) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro TOSONI AUGUSTO, elettivamente domiciliato in Roma, allavia COLA diRIENZO n. 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO (BRSLRD73L16F537Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 17798/2021 depositata il09/11/2021.

R.g. n. 6032 del 2022 Ad 19/10/2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. Vincenzo Limone impugna, con atto affidato a due motiv i di ricorso, la sentenza n. 17798 del 9/11/2021, del Tribunale di Roma, resa in sede di opposizione all’esecuzione nelle forme di opposizione a precetto. Resiste con controricorso Augusto Tosoni. La causa è stata avviata alla trattazione nelle forme degli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Il controricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito nella prospettazione di inammissibilità. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del giudice territoriale. Il primo motivo denuncia errore nel proc ediment o ai sensi dell’art. 360 , comma 1 , n. 4 c od. p roc. c iv per violazione dell’ art. 183 stesso codice per mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione e violazione dell’art. 1237 cod.civ . , in quanto a i sensi dell’art. 1237 c od . c iv . il possesso in capo al debitore del titolo di credito da cui scaturisce il diritto di credito costituisce presunzione di estinzione del pagamento del credito. il ricorso è inammissibile per avere il giudice di merito trattato la controversia quale opposizione all’esecuzione, cosicché l’impugnazione doveva essere proposta mediante appello e non, come accaduto, mediante ricorso per cassazione.

Sul punto vi è specifica eccezione e comunque controdeduzione nel controricorso del Tosoni. R.g. n. 6032 del 2022 Ad 19/10/2022; estensore: C. Valle La sentenza doveva, invero, essere impugnata con appello, e non con ricorso diretto per cassazione, posto che dal 4/07/2009 il regime d’impugnazione della sentenza in materia di opposizione all’esecuzione, quale quella in oggetto (nella forma dell’opposizione a precetto) è quello ordinario e non più il solo ricorso per cassazione per ragioni di legittimità, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, come affermato dalla giurisprudenza di questa corte, quantomeno per implicito (Cass. n. 18161 del 23/10/2012 Rv. 624054 - 01) :

« L'art. 616 cod. proc. civ., nel periodo di tempo in cui ha previsto l'inappellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione (e cioè tra il 1° marzo 2006, ex art. 22 legge 24 febbraio 2006 n. 52, ed il 4 luglio 2009, ex art. 58 legge 18 giugno 2009 n. 69), si applica sia ai giudizi di opposizione a precetto, sia a quelli di opposizione ad un'esecuzione già iniziata.». Il ricorso è inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e devono essere distratte in favore dell’avvocato Leonardo Brasca, difensore del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle R.g. n. 6032 del 2022 Ad 19/10/2022; estensore: C. Valle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Leonardo Brasca. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella c