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Ordinanza Interlocutoria — n. 34956/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over non-existent costs pending simplified settlement procedure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34956/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax litigation regarding disputed business costs pending the completion of a simplified settlement procedure. The Agency of Revenue argued for cost disallowance based on lack of evidence, while the taxpayer claimed the costs were valid despite procedural irregularities. The court granted the suspension request because the taxpayer formally invoked the new simplified settlement law applicable to cases where the Agency is fully unsuccessful in lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law No. 130/2022; Art. 380-bis of the Civil Procedure Code: The Court of Cassation suspends tax proceedings when the taxpayer requests the application of the simplified settlement procedure, provided the Agency is fully unsuccessful in prior instances and the case value does not exceed €100,000.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation suspension Cassation Court jurisdiction evidence burden allocation tax cost disallowance spese giustificate dall'uso commerciale deduzione per spese contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law No. 130/2022
Daniela Cutarelli (C.F.: CTRDNL 68S63 L259A) ed elettivamentedomiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Avviso accertamento disconoscimento costi operazioni inesistenti – Sospensione ex art. 5 l.
Art. 380-bis of the Civil Procedure Code
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 5 of Law No. 31/8/2022
Daniela Cutarelli (C.F.: CTRDNL 68S63 L259A) ed elettivamentedomiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Avviso accertamento disconoscimento costi operazioni inesistenti – Sospensione ex art. 5 l.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22933/2021proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro DESCO S.P.A. (“Industria Conserve Alimentari”), con sede legale in Pontinia (LT), Zona Industriale Mazzocchio 04014, in persona del legale rappresentante, dott. Marco Serafini,nato a Roma il 15 settembre 1961 (C.F.: SRFMRC61P15H501N ) , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Edoardo Belli Contarini (C.F.: BLL DRD 64L24 H501F) e dall’Avv. Daniela Cutarelli (C.F.: CTRDNL 68S63 L259A) ed elettivamentedomiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Avviso accertamento disconoscimento costi operazioni inesistenti – Sospensione ex art. 5 l. n.2 Sicilia n. 66; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1305/2021 emessa dalla CTR Lazi o il 0 3 / 03 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Andrea Pentaall’adunanza del 12/10/2022. Ritenuto infatto 1. La Desco s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina avverso un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2012, erano stati disconosciuti costi relativi ad operazioni considerate inesistenti (acquisto di servizi di intermediazione dalla Oyster). 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente (avuto riguardo all’asserita nullità dell’atto impositivo per mancanza di firma), la Commissione Tributaria Regionale Lazio rigettava entrambi i gravami, ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che erano stati esibiti documenti attestanti la congruità e l’effettività del costo per il suo intero ammontare (con riferimento alla prestazione resa dalla Oyster), laddove l’Agenzia aveva opposto presunzioni non sufficienti ad integrare l’onere della prova.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. La Desco s.p.a. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR aderito in modo acritico alla tesi della controparte senza dimostrare di aver tenuto conto di quanto rappresentato dall’Ufficio nel corso dei giudizi di merito.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 dPR n. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR attribuito valenza probatoria contraria alle sole fatture richiamate dalla controparte nel ricorso introduttivo, a fronte dei numerosi elementi, aventi valore indiziario, evidenziati dall’Ufficio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR adeguatamente valutato tutti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio e per non aver comunque proceduto alloro esame complessivo.

4. Con nota del 6.10.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.

4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudi zi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che:

a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integr almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;

b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 28.7.2020.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmission