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Ordinanza — n. 34924/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34924/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal of the case by the appellants. The appellants, a couple, had challenged a lower court ruling that invalidated their exclusive property fund against a deposit guarantee fund. The court ruled that since the withdrawal was regular and accepted by the opposing party, the proceedings must terminate without a decision on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, co. 4 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts, the court declares the case extinguished without ruling on costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinguishment of proceedings acceptance of withdrawal no costs ruling deposit guarantee fund petizione d'eredità azione revocatoria fallimentare ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, co. 4 c.p.c.
Considerato che: l'atto di rinuncia e la sua accettazione sono regolari; rveta * si impone declaratoria di estinzione del giudizioy senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, co.
art. 2901 c.c
art. 380bis c.p
civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art.
art. 390 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10930-2021 proposto da: CALLEGARO MARGHERITA, ZATTI PATRIZIO, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO LO PRESTI e con il medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO RANCHINO, in via Cristoforo Colombo 177 Pec: filippo.lopresti@ordineavvocatiroma.org - ricorrenti - Fot40 iwk hAttifk..n4 kkinStriINTI SrtregGitro cooPetzirri ttek prylmit BCC GESTIONE CREDITI - SOCIETA PER LA GESTIONE CREDITI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MAZZAROLLI e domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: francesco.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3139/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI Rilevato che: i coniugi Patrizio Zatti e Margherita Callegaro hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 2/12/2020 che, rigettando il loro appello, ha confermato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e per esso della BCC Gestione Crediti S.p.A., di un fondo patrimoniale da loro costituito su beni di proprietà esclusiva; il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e per esso, quale procuratore, BCC Gestione dei Crediti S.p.A. ha resistito con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese, sottoscritto dal difensore avvocato Filippo Lo Presti, munito nei necessari poteri; parte resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, sottoscritto dal legale, avvocato Francesco Mazzarolli, munito dei necessari poteri.

Considerato che: l'atto di rinuncia e la sua accettazione sono regolari; rveta * si impone declaratoria di estinzione del giudizioy senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, co. 4, c.p.c.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara l'estinzione del ludizioSt .e"224-4~- 44.~.. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Se