Italian tax court rejects reduction of shareholder tax liability based on an unperfected judicial conciliation agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision to reduce a shareholder's tax liability. The tribunal had lowered the assessed income based on a judicial conciliation agreement reached with the shareholder's company, but the company had since been dissolved. The court ruled that because the conciliation agreement was never perfected, it could not legally extinguish the original tax claim or serve as a basis for reduced liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992; Art. 48, D.Lgs. n. 546/1992: Judicial conciliation in tax proceedings only extinguishes the original fiscal claim and establishes a new agreed amount if the conciliation is fully perfected; if the agreement remains unperfected, the tax authority may appeal the decision declaring the process ended and the court must re-examine the merits of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Catalano Giuseppa; - intimata - avverso la sentenza n. 3261, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 24.6.2020, e pubblicata il 24.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.10.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Catalano Giuseppa l'avviso di accertamento n. RE9010700475/2010, relativo a maggiore Irpef per l'anno 2004, oltre accessori, in riferimento al reddito di partecipazione conseguito quale socia al 50% della TC Immobiliare Srl, avente ristretta base partecipativa. In separato giudizio la società contestava l'accertamento di maggior reddito emesso nei suoi confronti.
2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando "la violazione delle norme in materia di determinazione del reddito d'impresa e il difetto di motivazione dell'atto impositivo" (sent. CTR, p. II). La CTP, disposta l'integrazione del contraddittorio in favore della società, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente ridimensionando significativamente il valore della pretesa tributaria, reputando che il reddito della società, originariamente contestato nella misura di Euro 1.213.574,00 dovesse essere ridotto, in conseguenza di intervenuta conciliazione stragiudiziale, ad Euro 373.834,00, come del resto ritenuto in separato giudizio dalla stessa CTP, derivandone la riduzione della pretesa azionabile nei confronti della Catalano.
3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Contestava l'Ente impositore, innanzitutto, che la decisione relativa alla società non era divenuta definitiva. La CTR, peraltro, annullava la pronunzia di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della società.
4. Nel rinnovato giudizio di primo grado non poteva procedersi alla disposta integrazione del contraddittorio, perché la società risultava estinta mediante cancellazione dal registro delle imprese in data 11.12.2014. Nel merito, la CTP riproponeva la propria tesi secondo cui l'importo dell'avviso di accertamento notificato alla socia dovesse essere ridotto in conseguenza della riduzione dell'importo del maggior reddito accertato nei confronti della società.
5. L'Amministrazione finanziaria proponeva un nuovo appello, avverso la rinnovata decisione adottata dalla CTP, non costituendosi la contribuente (sent. CTR, p. III). L'Agenzia delle Entrate evidenziava, innanzitutto, che la invocata conciliazione stragiudiziale stipulata con la società non si era in realtà perfezionata, "sia per il mancato deposito della stessa prima dell'udienza di merito sia per il mancato versamento delle somme dovute" (ric., p. 3). 5.1. Frattanto la causa relativa all'accertamento del maggior reddito conseguito dalla società era giunta al vaglio della Cassazione che, con pronuncia n. 12110 del 2019, dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per vizio della notificazione alla controparte, aveva accolto l'impugnativa della TC Immobilare Sri, cassando con rinvio la decisione della CTR affinché il giudice dell'appello verificasse se risultassero rispettate le condizioni di validità dell'accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, conseguendone l'estinzione del giudizio, ed altrimenti procedesse all'esame nel merito della causa.
Il processo non era riassunto e rimaneva estinto.6. Tutto questo premesso, la CTR, pronunciando sul rinnovato appello proposto dalla socia, riproponeva la propria tesi secondo cui dalla riduzione del reddito societario concordato stragiudizialmente dalle parti dovesse discendere la riduzione del reddito di partecipazione ascrivibile alla socia Catalano Giuseppa. In conseguenza la CTR rigettava l'impugnativa proposta dall'Amministrazione finanziaria.
7. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. La contribuente ha ricevuto notificazione del ricorso personalmente in data 26.1.2021, ma non si è costituita. Ragioni della decisione 1. L'Amministrazione finanziaria censura con il suo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza adottata dalla CTR in conseguenza della violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che la riduzione della pretesa tributaria, in conseguenza di conciliazione stragiudiziale stipulata nei confronti della società, che però non si era mai perfezionata, potesse ritenersi comunque intervenuta, e dovesse pure importare la riduzione della pretesa tributaria nei confronti della Catalano Giuseppa in relazione al reddito di partecipazione conseguito.
2. L'Agenzia delle Entrate contesta con il suo strumento di ricorso l'errore in cui reputa essere incorsa la CTR nell'aver ritenuto di poter estendere gli effetti di un accordo conciliativo stipulato con la società, e mai perfezionatosi, ai fini della riduzione dei redditi di partecipazione conseguiti dal socio.La ricorrente critica la valutazione espressa dalla CTR, in primo luogo perché l'accordo conciliativo concluso con la TC Immobiliare Srl non si è mai perfezionato secondo la disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché non è stato tempestivamente depositato, e perché la società non ha onorato in alcuna misura i versamenti dovuti.
Anzi, avendo la Cassazione, con la ricordata sentenza n. 12110 del 2019, cassato con rinvio richiedendo alla CTR "di verificare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del citato d.lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 5, provvedendo, in caso positivo, alla declaratoria di estinzione del giudizio, e, in caso negativo, all'esame dei motivi di gravame", non essendo stato riassunto il giudizio, l'accertamento tributario nei confronti della società è divenuto definitivo, non nella misura ridotta prevista nella proposta di conciliazione, bensì nel suo originario importo.
3. Invero, la CTR osserva che sebbene a causa dell'estinzione del giudizio, l'accertamento nei confronti della società "resti in piedi", tanto "non rileva rispetto all'avviso di accertamento a carico della socia per i maggiori utili non dichiarati ... nel giudizio riguardante la società TC immobiliare il maggior reddito di quest'ultima è stato pacificamente concordato con l'Amministrazione e questo accordo è evidentemente applicabile per l'accertamento a cascata nei confronti della socia Catalano, i cui utili sono direttamente rapportabili al maggior reddito della società come ridefinito tra le parti" (sent. CTR, p. III).
4. Merita allora di essere evidenziato che questa Corte di legittimità ha già avuto condivisibilmente occasione di chiarire che "la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della legge n. 311 del 2004, comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata; tuttavia l'effetto estintivo può verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dall'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, poiché solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione, data l'acquisita incontrovertibilità di quanto in esso consacrato, potrebbe costituire titolo per la riscossione (Cass. n. 20386 del 20/9/2006;
Cass. n. 14300 del 19/6/2009) ... se in caso di mancato versamento delle somme residue pattuite l'accordo non si risolve e l'amministrazione può solo esigere il loro pagamento attraverso la procedura di riscossione coattiva, la stessa cosa non accade nel caso di mancato o ritardato versamento della prima rata e/o di omessa prestazione della garanzia, perché in questi casi la conciliazione «non» si perfeziona affatto (Cass. n. 9219/11 cit.)", Cass. sez. V, 24.6.2021, n. 18212. Si è, peraltro, precisato che la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, ed in particolare non ha la natura di novazione, ma ha natura unitaria (perché comune a tutte le specie) di fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata e caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia; di conseguenza, solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3560). "In ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie estintiva, la pronuncia che abbia comunque dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, il quale non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione che è sostanzialmente inesistente e, in tal caso, il giudice di appello deve procedere all'esame nel merito del rapporto controverso", Cass. 29.11.2019, n. 31251.
5. Ne discende che ha errato la CTR nel ritenere estensibile, al fine del calcolo del reddito di partecipazione conseguito dalla soda Catalano Giuseppa, l'importo del reddito conseguito dalla società, come ricalcolato sulla base di una conciliazione stipulata ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che però non si è mai perfezionata, e comunque non è intervenuto un accertamento giudiziario sul punto. Il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo giudizio. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo g