Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts were already verified by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Customs Agency inadmissible. The lower court had factually verified that imported vehicles were constructed for disabled persons, a finding the appellant attempted to challenge. The court ruled that reviewing factual findings is precluded in cassation proceedings, making the appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation cannot review factual findings made by the court of first instance or second instance, and thus rejects appeals challenging the factual basis of tax adjustments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 518-2021 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro CENTRO ASSISTENZA DOGANALE - CAD ALTO TIRRENO SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 601/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 00518 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 518/2021 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ Centro Assistenza Doganale - CAD Alto Tirreno s.r.l. Ritenuto che: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 601 dep. 30/09/2020, che in controversia su impugnazione di avvisi di rettifica di revisione di accertamento con i quali venivano recuperati dazi doganali per importazione di veicoli a motore e relativi pezzi di ricambio, rigettava l'appello di ADM, confermando la decisione di prime cure.
La CTR ha statuito che "la caratteristiche tecniche, poi, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche del prodotto, dimostrano come gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap". Il CAD Alto Tirreno s.r.l. è rimasto intimato. Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e del Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009 per aver la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di rettifica.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Invero, la CTR ha accertato in fatto la sussistenza dei requisiti fattuali idonei a giustificare l'applicazione della diversa aliquota indicata dalla società contribuente, in quanto "anche alla luce dei documenti relativi all'importazione emerge, con evidenza, come i veicoli de quo siano classificati come dispositivi medicali"; in particolare la CTR ha anche verificato come "...gli stessi siano costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone portatrici di handicap. Infatti, trattasi di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80 con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alle disabilità". 2.2.
Alla luce di quanto descritto e congruamente motivato dal giudice di secondo grado, il mezzo tende non a criticare l'interpretazione normativa seguita dalla CTR, ma a rimettere in discussione tale verifica in fatto, e risulta quindi inammissibile. Sul punto si evidenzia che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (tra le molte si rimanda Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 14115 del 2022).
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimata società contribuente. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 13 ottobre 2022 Il Presidente Dott. ftntpri k) r n esco