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Decreto — n. 34914/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by railway company against administrative penalty for safety violations.

Numero d'incarto Decreto — n. 34914/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rete Ferroviaria Italiana extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The railway company challenged a penalty imposed on Riccardo Patrucco regarding safety violations, but the lower court found no active defense from the respondent. Consequently, the supreme court ruled that the lack of adversarial proceedings necessitated the termination of the proceedings without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When the respondent fails to participate in the proceedings, the court may declare the case extinguished without examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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extinguishment of proceedings lack of active defense administrative penalty appeal safety violations Code of Civil Procedure indennità di patrocinio spese di difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
679/2022 depositata in data 29.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO R.G. 197/2022 Roma, sul ricorso proposto da Ck__,()Le k 4 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Tosi, giusta mandato in atti RICORRENTE Contro PATRUCCO RICCARDO; INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 679/2022 depositata in data 29.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Dor