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Decreto — n. 34913/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring the lawsuit extinguished due to the plaintiff's withdrawal of the action.

Numero d'incarto Decreto — n. 34913/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing a service company, had challenged a lower court judgment against a defendant named Maria Cimoli. The court ruled that since the opposing party accepted the withdrawal, no further proceedings or cost allocation were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a party withdraws their claim or appeal and the opposing party accepts it, the proceedings are extinguished by decree without the need for a full trial on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of action extinguishment of proceedings plaintiff withdrawal acceptance of withdrawal decreto di estinzione civil procedure law dismissal without trial decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
189/2022 depositata in data 12.07.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
Art. 164 c.p.c.
d.l. 68 del 2016
391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1.
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Testo completo

22538/2022 Roma, sul ricorso proposto da GIL.01/4_ 3 L--( 3 DUSSMANN SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Lucisano, giusta mandato in atti RICORRENTE Contro CIMOLI MARIA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alfredo Malfatti, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Genova nr. 189/2022 depositata in data 12.07.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. I1Coors atore Pres. Adri a Doro