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Decreto — n. 34912/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses case via extinction decree due to lack of defense activity by the opposing party.

Numero d'incarto Decreto — n. 34912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via a decree under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The appellant, CecL, challenged a hotel management company's decision, but the opposing party failed to participate in the appellate phase. Consequently, the court ruled that no judicial activity occurred, warranting the termination of the case without addressing costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When one party fails to exercise their right of defense, the court may declare the proceedings extinguished if no judicial activity has taken place.

Parole chiave

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procedural extinction lack of defense Code of Civil Procedure passive participation judicial inactivity decreto ingiuntivo appellate review spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
956/2022 depositata in data 18.07.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO R.G. 21856/2022 Roma, sul ricorso proposto da CecL(_ . ct -2. TORRI PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe De Geronimo e Maria Cristina De Geronimo, giusta mandato in atti RICORRENTE Contro RUSSOTTI GESTIONI HOTELS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 956/2022 depositata in data 18.07.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il oordinatore Pres. Adriana Doronzo DePOSJ