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Decreto — n. 34911/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring case extinguished due to lack of defense activity by opposing parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 34911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure because the opposing parties failed to engage in any defensive activity. The appellant, Stranges Nadia, challenged a second-instance judgment against insurers IPS Sri and UnipolSai, but the court found no active defense from the intimates. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 19 d.l. 68/2016: When parties fail to exercise their right of defense, the court may declare the proceedings extinguished by decree without addressing the merits.

Parole chiave

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extinguishment of proceedings lack of defensive activity Code of Civil Procedure decreto di estinzione procedural dismissal Italian civil law absence of defense condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
244/2022 depositata in data 14.06.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
d.l. 68 del 2016 convertito nella L. 197/16
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Testo completo

ETO R.G. 19702/2022 Roma, sul ricorso proposto da STRANGES NADIA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Usseglio, giusta mandato in atti RICORRENTE Contro I.P.S. Sri e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATE avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 244/2022 depositata in data 14.06.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il 'oordinatore Pres. Adria