Court declares Tribunal competent over opposition to enforcement notice due to missing execution order reference.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a jurisdictional regulation request, declaring the Tribunal of Santa Maria Capua Vetere competent to hear the opposition to an enforcement notice. The appellant argued the notice was null because it failed to cite the underlying enforceable order, which would have shifted jurisdiction to the Peace Judge. The court ruled that the notice is an integral part of the enforcement process and must be challenged before the enforcement judge regardless of formal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; Art. 654, 480, 479 c.p.c.: The opposition to an enforcement notice must be filed before the enforcement judge, as the notice is a procedural act of the enforcement process whose validity is assessed by the enforcement court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 932-2022 proposto da: EMMECAFE' DI MINGIONE MASSIMO E MINGIONE MAURO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO PASQUARELLA e clomiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: vv.vincenzopasquarefla@arubapec.it - ricorrente- nonchè contro POWER GAS CLIENTI SRL; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
GIUSEPPE FICHERA, che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere il ricorso per regolamento e di dichiarare la competenza del -tribunale di Santa Maria Capua Vetere; osserva quanto segue: la società Power Gas s.r.l. intimò, con atto di precetto del 16/9/2021, alla società Emmecafè di Mingione Massimo e Mingione Mauro s.n.c. di pagare la somma di C 1.158,20, oltre interessi e spese, sulla base di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Caserta; avverso l'atto di precetto la società intimata propose opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere eccependone la nullità in quanto non indicava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, come richiesto dall'art. 654, co. 2 c.p.c.; la società Power Gas s.r.l. non si costituì e il Giudice, alla prima udienza di comparizione, emise una ordinanza con cui dichiarò l'incompetenza per valore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex art. 7, comma 1, e 615, co. 1 c.p.c. in favore del Giudice di Pace territorialmente competente; avverso l'ordinanza la società Emmecafé di Mingione Massimo e Mingione Mauro s.n.c. ha proposto ricorso per regolamento di competenza esponendo che l'omessa menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi- del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento Ric. 2022 n. 00932 sez.
M3 - ud. 28-06-2022 -2- evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva, con la conseguente competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (e non anche del Giudice di Pace), competente per la materia dell'opposizione agli atti esecutivi; il Pubblico Ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; l'istanza di regolamento é fondata in quanto, la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà comporta la nullità del medesimo per effetto del combinato disposto degli art. 654, 480 e 479 c.p.c. da dedursi mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass., n. 24226 del 2019;
Cass., n. 22510 del 2014, Cass., n. 4649 del 2006); il precetto, anche se anteriore all'inizio dell'esecuzione forzata, é un atto del processo esecutivo e l'art. 617 c.p.c., nel disciplinare l'opposizione agli atti esecutivi, statuisce che tale opposizione è proponibile in relazione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, equiparando il precetto stesso a tutti gli altri atti del processo esecutivo; la competenza per materia, sempre in virtù dell'art. 617 c.p.c., spetta al giudice dell'esecuzione dato che l'opposizione agli atti esecutivi ha lo scopo di decidere questioni di rito del processo esecutivo; come correttamente concluso dal Pubblico Ministero, poiché per l'esecuzione forzata è sempre competente il Tribunale, l'opposizione va proposta al Tribunale competente per territorio; l'istanza di regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolta e va dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, all'esito del giudizio, provvederà anche sulle spese di questa fase processuale.
Ric. 2022 n. 00932 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3-
P.Q.M.
la Corte accoglie l'istanza di regolamento e dichiara la Competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione