Italian Court dismisses appeal against partial cost compensation in road accident liability case involving multiple defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that partially compensated litigation costs between the plaintiff and third-party contractors. The plaintiff argued that the appellate court violated principles by ordering the fully victorious party to pay all costs, while the defendants contended the plaintiff failed to properly identify the entity responsible for the road defect. The court upheld the partial cost allocation as a valid exercise of judicial discretion to distribute the consequences of the plaintiff's procedural error in summoning irrelevant third parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.: The principle that the fully victorious party must bear all costs is tempered by the judge's authority to partially compensate expenses based on the specific circumstances and the plaintiff's procedural errors.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13050-2021 proposto da: RATTA VALENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TOBIA CAPUTO ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAVINIO, 15, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO TRIOLO, pec: caputo.francesco@ordavvle.legalmail.it fabriziotriolo@ordoi nea vvocati roma .org - ricorrente - contro COMUNE DI MONTERONI DI LECCE, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA GUIDO e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, pec. Guido.paola@ordavvle.legalmail.it - controricorrente - nonchè contro MACI IMPIANTI DI DOMENICO MACI, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO TREVISI ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CON FALONIERI N.1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROIANI, - controricorrente - nonchè contro DITTA EREDI BERGAMO DI CAPOCCIA VITA ANNA e ITALIANA ASS SPA; - intimate- avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI.
Considerato che: 1,,Valentino Ratta convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecce il Comune di Monteroni di Lecce, quale ente proprietario e custode della strada in cui era avvenuto un sinistro di cui era rimasto vittima, la Ditta Maci Domenico e la Ditta Eredi Bergamo di Capoccia Anna Vita, che avevano eseguito lavori sul tratto di strada interessato dal sinistro, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno conseguente ad una caduta avvenuta sulla via Pino a causa della insidiosa sconnessione del manto stradale.
Si costituirono i convenuti chiamando in garanzia le rispettive compagnie di assicurazioni, la causa fu istruita a mezzo di prova documentale e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.2. Il giudizio, a seguito di sentenza del Giudice di Pace adito che dichiarò la propria incompetenza per valore, fu riassunto davanti al Tribunale di Lecce, il quale rigettò la domanda ritenendo esclusa la responsabilità dell'ente proprietario e degli altri soggetti convenuti e sussistente, invece, la autoresponsabilità dell'attore. Rigettata la domanda compensò tra le parti le spese di lite.
3. La Corte d'Appello di Lecce, adita in appello dal Ratta e nel contraddittorio con il Comune e con le ditte, oltre che con le compagnie di assicurazione, ha accolto l'appello, ritenendo la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del medesimo a pagare la somma di C 10.093,60 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale a titolo di risarcimento del danno, e le spese del doppio grado in favore del Ratta e della Reale Mutua Assicurazioni SpA mentre ha disposto la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese del doppio grado tra il Ratta, la ditta Maci Impianti, la Ditta Eredi Bergamo e la Italiana Assicurazioni Spa, onerando il Ratta della residua percentuale del 50%.
4. Avverso il capo di sentenza che ha condannato il Ratta a pagare, in favore delle ditte evocate in giudizio, il 50% delle spese del doppio grado Valentino Ratta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Comune di Monteroni di Lecce e la Ditta Maci Impianti di Domenico Maci. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso- omesso esame di un fatto decisivo per la corretta regolazione delle spese di lite, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- il ricorrente contesta la condanna al pagamento del 50% delle spese legali del doppio grado del giudizio in favore delle due ditte evocate in giudizio e risultate estranee alla responsabilità del sinistro, adducendo che, pur avendo egli provveduto ad evocarle in giudizio, ciò era avvenuto a seguito di una comunicazione del comune convenuto che, chiamandosi fuori da ogni responsabilità, aveva attribuito alle ditte che avevano eseguito i lavori sul tratto di strada teatro del sinistro, la responsabilità del manto dissestato.
Dunque la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che era stato il Comune di Monteroni ad indicare all'attore come responsabili le predette ditte e che l'attore non aveva la possibilità di verificare la correttezza di tale indicazione. Pertanto, nella prospettazione del ricorrente, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere pronunciata nei confronti del Comune convenuto. 1.1 II motivo è infondato. L'evocazione in giudizio delle ditte è avvenuta a seguito della citazione del Ratti, e non può dubitarsi che la citazione corrispondesse anche ad una convinzione del medesimo circa la sussistenza di una responsabilità o corresponsabilità delle ditte nella causazione del danno, ancorché sulla base delle indicazioni fornite in sede stragiudiziale dalla Team Service per conto del Comune di Monteroni, indicazioni che ben potevano essere verificate (ad esempio con l'accesso agli atti).
Nei confronti delle predette ditte l'attore è risultato soccombente, evidenziandosi che, in base al principio di causalità, è tale la parte che azionando una pretesa accertata come infondata abbia dato causa al processo. Nella specie, peraltro, la Corte di merito risulta tAAJ,L_ g\‹ aver tenuto conto comunque delle particolari difficoltà<dell'attore di individuare i responsabili ed evidentemente delle indicazioni richiamate le/ho dall'attoreydisponendo la parziale compensazione delle spese di lite nei confronti delle ditte Maci Impianti e Eredi Bergamo, fornendo al riguardo la seguente motivazione del tutto congrua e certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: "L'esito del giudizio, con la particolare difficoltà e finanche delle altre parti di individuare chi abbia materialmente eseguito lavori e non ricoperto diligentemente la sconnessione stradale luogo del sinistro, giustifica la compensazione parziale al 50% delle spese del doppio grado tra l'attore e le altre parti processuali, così equamente distribuendo le conseguenze del giustificabile errore dell'attore nella evocazione in giudizio dì terzi risultati estranei".
Questa ratio decidendí, che è certamente adeguata ad integrare una logica motivazione, non è neppure idoneamente censurata dal ricorrente.
2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia condannato alle spese la parte integralmente vittoriosa, con ciò violando i consolidati principi in materia di condanna alle spese della parte vittoriosa. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato in quanto non risulta violato il principio dì soccombenza - secondo il quale la condanna alle spese non può essere posta a carico della parte interamente vittoriosa, atteso che nei confronti delle già più volte richiamate ditte, l'attuale ricorrente è soccombente. Peraltro tale principio è temperato nel caso di specie, come diffusamente motivato dalla impugnata sentenza, dalla generale disponibilità del regolamento delle spese in capo al giudice del merito che può, sia pur nei limiti ora più stringenti dei "gravi motivi", disporne in tutto o in parte la compensazione ed adattare il regolamento delle spese alle peculiarietà del caso concreto.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2200 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 25 maggio 2022 Il Presid e Antonie ma Depositata in CsnoAeria ogv., 1.A'2D-12 t FLIN i i NO GIUOCANO I /- o CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico (y1 (335_ a.0A(-2_ S 2c.)2,c"' s_LD igb: 5 p co-cte dc,trvf /31 alL2_.v.ese 5 ìct.11 cayz,Jc.„; 06'2_ ; c Ar-42.._ e _ LA,,_ Iseu l )r 2 e.,/}79 cc-) ei,x_072Q_ '.--- 4(Ae41d-a-,5--‘ tAA-1 e-c-1)-t-Lottr Cc ELQ- & s-rk-a›-S-kl- ekse____ oUal, i 4 o ìi) 0,-)