Cassation court dismisses appeal against execution order due to lack of absolute novelty or changed jurisprudence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs against an execution order declaring the seizure of funds improcedibile. The lower court had accepted the opposition based on interpretative uncertainties regarding the compensation of costs, a point the appellant argued constituted 'absolute novelty' under Article 92 of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court rejected this, ruling that such interpretative conflicts do not meet the strict statutory requirements for cost compensation absent reciprocal loss or changed jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; Interpretative uncertainties regarding cost compensation rules do not constitute absolute novelty or changed jurisprudence sufficient to justify compensation absent reciprocal loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 4428 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4428del ruolo generale dell’anno 2021, vertente tra DE CESARE Michelina (C.F.: DCS MHL 58R66 F912N) MAURIELLO Maria Anna (C.F.:
MRL MNN 84C59 F912O) MAURIELLO Alessandro (C.F.: MRL LSN 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: MRL NDR 92E14 F912U) eredi dell’originario ricorrente Giuseppe Mauriello (C.F.: MRL GPP 54R21 F912S) rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Carrella (C.F.: CRR NTN 72S26 I438B) -ricorrenti- e AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO (C.F.: 06328131211), in persona del legale rappresentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00799960158), in per- sona del legale rappresentante pro tempore SIFIN S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore FARMACIA MUSELLA DEL DOTT.
TOMMASO MUSELLA C. S.n.c. (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore ARIEMMA Giuseppe (C.F.: non indicato) Ric. n. 4428/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 CENTRO MEDICINA NUCLEARE S.p.A. (C.F.: non indica- to), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8216/2020,pubblicata in data 2 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Sifin S.r.l. ha pignorato le disponibilità della ASL Napoli 1 Cen- tro presso il tesoriere dell’ente, Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.); nel procedimento sono intervenuti altri creditori (la Farmacia Musella del dott. Tommaso Musella C. S.n.c.; Giuseppe Ariemma; il Centro di Medicina Nucleare S.p.A.; l’avvocato Giuseppe Mauriello in proprio). Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato improcedibile l’esecuzione, aven- do ritenuto impignorabili le somme assoggettate al vincolo espropriativo; la società procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato peraltro irripetibili le spese processuali sostenute dalla società opponente. Ricorre Giuseppe Mauriello, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, per la data del 12 luglio 2022.
In data 8 luglio 2022 si sono costituiti gli eredi del ricorrente (avvocato costituito personalmente e deceduto dopo il deposi- to del ricorso, in data 29 gennaio 2022): è stata pertanto rin- Ric. n. 4428/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 viata la trattazione per dare la possibilità a questi ultimi di ar- ticolare le proprie difese. È stata depositata memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « N ullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.in relazione all’art. 24 Cost., degli artt. 12 e segg. delle disposizioni sulla legge in generale(art. 360 n. 3 c.p.c. ) ».
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « N ullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’ art. 132, n. 4 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.(art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. ) ». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati (ciò che assorbe ogni altra questione e rende superflua anche ogni valutazione in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio, per evidenti ra- gioni di economia processuale). Il ricorrente contesta la ricorrenza degli eccezionali motivi cui l’art. 92, comma 2, c.p.c., in mancanza di soccombenza reci- proca delle parti, subordina la possibilità di compensazione delle spese di lite (e, quindi, di irripetibilità delle medesime in caso di contumacia delle parti soccombenti, come avvenuto nella specie); sostiene, comunque, che la motivazione fornita in proposito dal tribunale sarebbe meramente apparente.
Il tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la compen- sazione, osservando quanto segue: «Considerata la particola- rità e la complessità delle questioni giuridiche poste a fonda- mento di un provvedimento preso di ufficio dal giudice dell’esecuzione, in presenza di una giurisprudenza di merito e di legittimità molto contraddittoria sul punto all’epoca dell’introduzione del giudizio, anche presso lo stesso tribunale Ric. n. 4428/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 di Napoli, vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dall’opponente».
Orbene,le circostanze specificamente indicate dal tribunale, e cioè l’esistenza di contrasti interpretativi (finanche all’interno dello stesso ufficio giudiziario presso il quale si è svolta l’esecuzione) sulle questioni di diritto oggetto della controver- sia, se anche non si possano ritenere rientrare direttamente nella nozione di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni diri- menti», espressamente prevista dall’art. 92, comma 2, c.p.c., certamente costituiscono analoghe gravi ed eccezionali ragio- ni, come tali idonee di per sé a sostenere la decisione di com- pensazione, in base alla formulazione della disposizione appli- cabile alla fattispecie, come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 (che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per in- tero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trat- tata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni di- rimenti).
Né può ritenersi necessario, aifini di una adeguata motivazio- ne sulla sussistenza di tali eccezionali e gravi ragioni, almeno quando esse consistano nell’incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, l’espressa indicazione e l’analitico ri- chiamo dei vari contrastanti precedenti (di merito e/o di legit- timità), come pare pretendere il ricorrente. D’altra parte, con riguardo alle questioni oggetto del merito della presente con- Ric. n. 4428/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 troversia, è innegabile e nota la sussistenza di tali incertezze e contrasti, quanto meno all’epocadi introduzione del giudizio di merito.
Ne consegue, da una parte, che la decisione impugnata deve ritenersi sostenuta da adeguata motivazione e, dall’altra par- te, che essa risulta pienamente conforme, in diritto, alle di- sposizioni di cui il ricorrente assume infondatamente la viola- zione. 2.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi LaCorte: - rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti