Cassation court allows appeal against tax notice, ruling abrogated regional law remains valid for existing classification plans.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Consortium's appeal against a tax notice issued by the Regional Tax Court. The lower court had rejected the claim because the regional law authorizing the classification plan had been abrogated. The Court ruled that the abrogated law continued to apply to relationships established during its validity, thereby validating the plan adopted under it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 3 L.r. Campania n. 29/2012; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Abrogated regional laws continue to apply to relationships and obligations established during their period of validity, ensuring the efficacy of administrative acts like classification plans adopted under them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7358/2021proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO I NFER I ORE DEL VOLTURNO(C.F.: 80004250611), con sede legale in Caserta, alla V ia Roma n. 80, inpersona del Commissario e l ega l e rappresentante pro tempore , ing. Carlo Maisto (C.F. : MSTCRL78H27G309K ) , nato a V i lla ri cca (NA) il 27 giugno 1978,rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricors o e su separato documento allegato ed in forza di deliberazione commissariale di conferimento incarico n. 1054/CM del 21 ottobre 2020, Avviso notifica versamento contributi consortili per benefici di natura idraulica dagli Avv . ti Oreste Cantillo ( C .
F .: CNTRST65D 1 4H703S ) e Guglielmo Cantillo (CNTGLL75A01H703D) ed elettivamente domiciliat a in Roma , al Lungotevere dei Mellini n. 17; -ricorrente - contro ORLANDO FRANCESCO, nato a Capua il 04/02/57 (C.F.: RLNFNC57B04B715X), residente in Capua, alla V ia Brezza n.56, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Gagliardi (C.F.: GGLMRA68C66B715W), in virtù di procura speciale in calce rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato in Capua, alla V ia San Tommaso n.42, presso lo studio del predet to avvocato ; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 3976/25 / 20 20 depositata dalla C TR Campania il 07/09/2020e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Andrea Penta nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022;
Ritenuto infatto 1. Orlando Francesco proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso un avviso di notifica per il versamento dei contributi consortili per benefici di natura idraulica relativi agli anni dal 2013 al 2017.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che la L.r. n. 23/1985, invocata dal consorzio, era stata abrogata espressamente dallaL.r. n. 4/2003, sicchè l’appellante avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 12 della vigente L.r. n. 4/2003, predisporre un piano di classifica per il riparto dei contributi consortili.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno sulla base di un unico motivo. Orlando Francesco ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2, comma 3, L.r. Campania n. 29/2012, 67, comma 1, lett. e), T.U.I.R. e 11 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR affermato l’illegittimità della pretesa impositiva per essere fondata su un piano di classifica adottato sotto il vigore di una legge successivamente abrogata e non conforme ai dettami legislativi della vigente L.r.n. 4/2003. 1.1.
Il motivo è fondato. Invero, premesso che la L.r. Campania n. 23/1985, sotto il cui vigore il piano di classifica consortile in esame era stato approvato (essendo il piano di classifica in oggetto stato adottato con deliberazione n. 29/a del 28.5.1998 ed ammesso al visto di legittimità e merito con deliberazione G.R. Campania n. 929 del 25.9.1998), è stata abrogata dalla L.r. Campania n. 29/2012, l’art. 2, comma 3, di quest’ultima legge stabilisce espressamente (con chiara disposizione di tipo transitorio) che “Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti”.
L’espressione “rapporti sorti” non può che riferirsi alla fase genetica, che si realizza a seguito dell’adozione dei piani di classifica e della loro approvazione da parte della competente autorità regionale; diversamente opinando, il legislatore si sarebbe riferito semplicemente alle “annualità maturate”. A conferma di tale approccio basta pensare, a titolo esemplificativo, che, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, l'abrogazione degli artt. 12 e seguenti e 79 della legge n. 392 del 1978, disposta dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, produce i suoi effetti nei riguardi dei rapporti di locazione stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2 della stessa, mentre, per i rapporti stipulati in precedenza e per tutta la loro durata - e, comunque, sino all'esaurimento dei loro effetti - continuano ad applicarsi, in virtù del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 431 del 1998, le norme in materia di locazione vigenti anteriormente all'entrata in vigore di tale legge.
Da ciò consegue che il piano di classifica consortile in esame, anche a seguito dell’abrogazione della legge regionale sulla cui base venne adottato, continua ad essere applicabile e, per l’effetto, opponibile ai consorziati. In quest’ottica, in una fattispecie per molti versi assimilabile a quella in esame, (Cas. Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010) si è affermato, in un caso in cui il piano di classifica del Consorzio era stato approvato e reso esecutivo con delibera della Giunta Regionale emessa in forza dei poteri conferiti con L.R. Lombardia n. 59 del 1984 (e pubblicato negli albi pretori comunali e nell'albo pretorio consortile ai sensi dell'art. 35 della citata legge), che la successiva L.R. n. 7 del 2003, che ulteriormente regolava la materia, non aveva alcun rilievo in ordine alla efficacia del piano in oggetto, e pertanto ogni questione su una supposta (e negata) retroattività della stessa era ininfluente ed ultronea rispetto al tema prospettato.
2. Alla streguadelle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diff