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Ordinanza — n. 34849/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34849/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34849/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31747-2021 proposto da: FINCO ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO LUPO; -ricorrente- contro NANNI NORBERTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO FACINELLI, GIAN PATRIZIO CREMONINI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2589/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l’11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 34849/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che alla declaratoria di infondatezza del ric orso segue inevitabilmente la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Nanni, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800 (tremila/800) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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negozio giuridico immobiliare contratto di amministrazione d'immobili contratto di compravendita ipoteca legale del venditore locazione, vendita, cessione contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31747-2021 proposto da: FINCO ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO LUPO; -ricorrente- contro NANNI NORBERTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO FACINELLI, GIAN PATRIZIO CREMONINI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2589/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l’11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Alessandra Finco ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale della stessa città. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di Norberto Nanni, volta ad ottenere l’accertamento della titolarità di un immobile di via Benazza n. 6 a Bologna, previa la declaratoria di nullità di un contratto di compravendita concluso dapprima fra il Nanni e l’allora fidanzata Italia Raso e successivamente (dopo la rottura del fidanzamento) di altro contratto di compravendita fra la Raso stessa e la Finco; che il giudice di secondo grado, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione dell’appellante, affermava che l’esecuzione parziale di lavori irregolari, prima ancora dell’alienazione dell’immobile alla Finco, che li aveva poi completati, era risultata provata in esito alla CTU;

Considerato: in via preliminare che la ricorrente non ha notificato il ricorso a Italia Raso (pa rte dei giudizi di merito) , ma la circostanza è irrilevante perché il ricorso – come si vedrà a breve – si è rivelato manifestamente infondato e quindi trova applicazione la regola, affermata da questa Corte, secondo cui allorquando sia la Corte di cassazione a rilevare la violazione della regola dell'integrità del contraddittorio d'ufficio e, tuttavia, il ricorso risulti infondato e l'assetto di interessi che scaturisce dal suo rigetto per effetto della sentenza impugnata sia neutro per il litisconsorte pur pretermesso, la reiezione dell’impugnazione rende irrilevante l’inopponibilità della pronuncia al litisconsorte necessario pretermesso, mancando un pregiudizio per i diritti di quest’ultimo (S.U. n. 1238 del 23 settembre 2015); che il ricorso è affidatoa tre formali motivi; che, col primo, si invoca l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione dei diritti del Nanni per tardiva riassunzione, in relazione all’art. 360 n.

3) c.p.c., giacché la controparte avrebbe dovuto riassumere il giudizio di primo grado – già sospeso ex art.285 c.p.c. per attendere l’esito della causa pregiudicante tra il medesimo Nanni ed Italia Raso, relativa alla nullità del trasferimento dello stesso immobile alla Raso, che poi con un atto contestuale lo aveva a sua volta alienato all’odierna ricorrente – a seguito del deposito della sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Bologna, che aveva definito in primo grado la causa pregiudicante, senza attendere il passaggio in giudicato della stessa pronunzia; che, col secondomotivo (attinente alla ritenuta nullità del contratto tra la Raso e laFinco), si assume la violazione dell’art. 360 c.1 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la Corte avrebbe omesso di considerare la specifica differenziazione e l’autonomia della compravendita dell’appartamento rispetto a quella del terreno, giacché le difformità edilizie avrebbero riguardato solo quest’ultimo; che la terza censura, sempre relativa alla nullità del contratto Raso-Finco,è volta a contestare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n.

3) c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato la differenza fra abusi edilizi primari e secondari; che Norberto Nanni si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che il primo motivo è infondato; che la Corte distrettuale ha testualmente affermato: “Si osserva in ogni caso che, anche aderendosi all’interpretazione fatta propria dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite, in quest’ultima non si afferma affatto che la riassunzione del processo sia obbligatoria ed automatica in seguito alla sopravvenuta sentenza di primo grado nella causa pregiudicante, come pretenderebbe l’odierno appellante, ma, al contrario, che essa è rimessa all’iniziativa delle parti ed alla valutazione discrezionale del giudice”; che la decisione alla quale fa cenno la sentenza impugnata (S.U. n. 10027/2012) è stata sostanzialmente riconfermata da Sez.

U, n. 21763 del 29 luglio 2021; che la Corte distrettuale prosegue sostenendo che “Nel caso di specie non è stata proposta da alcuna delle parti istanza di riassunzione del processo pregiudicato in seguito all’emanazione della sentenza di primo grado nel processo pregiudicante”; che, a fronte di tale affermazione, la ricorrente si è limitata ad asserire di aver formulato ritualmente tale istanza, senza riportarla e senza neppure specificare il “quando” ed il “dove”, sicché il motivo si appalesaaltresì carente di autosufficienza; che il secondo e terzo motivo sono inammissibil i sia sotto il profilo della violazione di legge (posto che la ricorrente non indica alcuna specifica norma o regola di diritto asseritamente violat a), sia sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo (posto chela conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera di quella d’appello integra l'ipotesi di « dop pia conforme », con la conseguente preclusione della deduzione del vizio ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., precisandosi che la disposizione si applica non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice:

Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che alla declaratoria di infondatezza del ric orso segue inevitabilmente la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Nanni, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800 (tremila/800) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del