Italian Supreme Court dismisses appeal claiming unbuildable building defects void preliminary sales contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Pierluigi Ruffini's cassation appeal against the Ancona Court of Appeal's decision to deny nullity of a preliminary sales contract. Ruffini argued the contract was void due to insanable building violations, but the court found no evidence of such defects. The court ruled that the 1985 law superseded the 1977 nullity provision for such acts, establishing that subsequent regularization is possible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 della l. n. 10 del 1977; Art. 40 comma 2 della l. n. 47 del 1985: The nullity sanction for illegal building acts does not apply to preliminary sales contracts concluded after the 1985 law, as the latter entirely replaced the former and allows for subsequent regularization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32081-2021 proposto da: RUFFINI PIERLUIGI, in proprio e quale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE FRATELLI RUFFINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO FREDDARA; -ricorrente - contro RUFFINI MARIO; -intimato- avverso la sentenza n. 1149/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che Pierluigi Ruffini, in proprio e quale rappresentante della società agricola semplice F.lli Ruffini, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Macerata, la quale aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la nullità del contratto preliminare di compravendita, stipulato con Mario Ruffini, per impossibilità dell’oggetto; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che Pierluigi Ruffini assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. 116 c.p.c. c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto di non dichiarare nullo il contratto preliminare inter partes, nonostante nella specie si trattasse di abusi edilizi insanabili; che Mario Ruffini è rimasto intimato; che il predetto motivo è infondato; che – a prescindere dalla circostanza che l’affermazione circa la insanabilità dell’abuso non è dimostrata - la sentenza impugnata si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “Al contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dopo l'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985 non è applicabile la sanzione della nullità, prevista dall'art. 15 della l. n. 10 del 1977, in relazione agli atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, essendo stata detta disposizione interamente sostituita da quelle di cui al capo primo della citata l. n. 47” (Sez. 2, n. 10297 del 26 aprile 2017 nonché Sez. 2, n. 20132 del 22 giugno 2022 in motivazione); che tanto trova ragione non solo in forza del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare (Sez. 2, n. 6685 del 7 marzo 2019); che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dell’intimato; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio