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Ordinanza — n. 34836/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal upholding apprenticeship seniority calculation against collective agreement exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34836/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Trenord SRL's appeal against a lower court ruling that recognized apprenticeship seniority for six workers. The lower court found the collective agreement's exclusion clause incompatible with Article 19 of Law 25/1955, which mandates that apprenticeship time counts toward seniority if the worker remains employed. The Court rejected Trenord's arguments regarding the validity of the collective agreement and the applicability of subsequent regulations, affirming the lower court's decision based on the mandatory nature of the 1955 law.

Regesto Legislator

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Art. 19 l. 25/1955; Art. 18 comma 7 CCNL 16 aprile 2003: The statutory provision mandating that apprenticeship periods count toward seniority prevails over collective agreement exclusions, rendering such clauses null and void.

Parole chiave

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apprenticeship seniority collective agreement nullity Law 25/1955 labor rights protection seniority calculation lavoratori anziani attività lucrativa all'età pensionabile discriminazione fondata sull'età

Disposizioni normative citate

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Art. 19 l. 25/1955
c.c., in riferimento alla sua interpretazione e alla delega alla contrattazione collettiva in esso contenuta (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l. 25/1955, anche in relazione all’art.
Art. 18 comma 7 CCNL 16 aprile 2003
c.p.c., la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art.
Art. 7 ultimo comma accordo sindacale 1 marzo 2006
18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, ultimo comma dell'accordo 10 marzo 2006 (secondo il quale:
d.lgs. 167/2011
276/2003, siccome nonregolante ex novo la disciplina dell’apprendistato, bensì) del d.lgs. 167/2011 Ric.
d.lgs. 276/2003
25/1955, 47 e 49 d.lgs. 276/2003, anche in relazione all’art.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 9 settembre 2021 la società ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui i lavoratori hanno resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1.
art. 49 d.lgs. 276/2003
c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la prima norma denunciata (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. 276/2003, anche in relazione all’art.
art. 118 disp. att. c.p
a 12.), alle cui ampie ed argomentate ragioni integralmentesi rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
Cass. 7 dicembre 2021, n. 38900
Cass. 16 dicembre 2021, n. 40413
Cass. s.u. 20074/2010
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Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22482-2021 proposto da: TRENORD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente - contro BELLOCCHIO ALESSANDRA, BREGA MANUEL, FORTUNATO ANGELO, LANFRANCHI MATTEO, RANFAGNI MARCO, REPETTI DAVIDE, SACCO FABIO , domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS;

Ric. 2021 n. 22482 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1076/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 9 marzo 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di Trenord s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità degli artt. 18, comma 7 CCNL 16 aprile 2003 e 7 dell’accordo sindacale 1 marzo 2006, nella parte di esclusione del computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli incrementi periodici di anzianità, accertato il diritto dei lavoratori Alessandra Bellocchio, Manuel Brega, Angelo Fortunato, Matteo Lanfranchi, Marco Ranfagni, Davide Repetti e Fabio Sacco all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale ai suindicati fini e condannato la società datrice a riconoscere loro il relativo diritto dalla data dell’assunzione con contratto di apprendistato (per tutti della durata di 46 mesi);

2. la Corte territoriale, così come il Tribunale, ha ritenuto detta computabilità per l’incompatibilità della normativa contrattuale collettiva con l’art. 19 l. 25/1955 (secondo il quale, al termine del periodo di apprendistato, se il lavoratore è mantenuto in servizio, esso “è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore”), in vigore fino all’entrata in vigore (non già del d.lgs. 276/2003, siccome nonregolante ex novo la disciplina dell’apprendistato, bensì) del d.lgs. 167/2011 Ric. 2021 n. 22482 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- (espressamente abrogante l’art. 19 l. cit.) e pertanto applicabile ai contratti di apprendistato dei lavoratori in causa, anteriori a tale legge;

3. essa ha quindi ribadito l’analogia affermata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (con la sentenza n. 20074/2010) tra il contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, ai fini in questione ed infine la piena conformità dell’interpretazione offerta alla direttiva UE 2000/78, in tema di discriminazione, come interpretata dalla CGUE;

4. con atto notificato il 9 settembre 2021 la società ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui i lavoratori hanno resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 l. 25/1955, 47 e 49 d.lgs. 276/2003, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la prima norma denunciata (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. 276/2003, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., in riferimento alla sua interpretazione e alla delega alla contrattazione collettiva in esso contenuta (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l. 25/1955, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., per la sua interpretazione quale norma imperativa e per erronea applicazione dei principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 19 l. 25/1955 e 3 d.l. 726/1984, anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., per l’erroneamente ritenuta sovrapponibilità delle due norme denunciate e conseguente applicazione dei principi di diritto espressi dalla sentenza n. 20074/2010 delle Sezioni unite in materia di contratto di formazione e lavoro (quarto motivo);

Ric. 2021 n. 22482 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3.questa Corte ha già ritenuto, con recenti sentenze (in particolare: 7 dicembre 2021, n. 38900, in motivazione, p.ti da 4. a 7.; 16 dicembre 2021, n. 40413, in motivazione, p.ti da 4. a 12.), alle cui ampie ed argomentate ragioni integralmentesi rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, ultimo comma dell'accordo 10 marzo 2006 (secondo il quale:

“L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità”), siccome in violazione dell'art. 19 L. 25/1955 (secondo il quale invece, al termine del periodo di apprendistato, se il lavoratore è mantenuto in servizio, esso “è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore”), applicabile ai contratti di apprendistato dei lavoratori in causa, anteriori all’entrata in vigore (non già del d.lgs. 276/2003, siccome non regolante ex novo la disciplina dell’apprendistato, bensì) del d.lgs. 167/2011, espressamente abrogante l’art. 19 l. cit.;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazione in favore del difensore anticipatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per Ric. 2021 n. 22482 sez. ML -ud. 09-11-2022 -5- spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dov