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Ordinanza — n. 34834/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker's appeal against Inps, rejecting 'processual nature' as valid reason for expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34834/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Pietro Santagata's appeal against the Second Instance Court's dismissal of the Inps's late appeal. The Second Instance Court had compensated litigation costs based on the 'processual nature' of its ruling, which the worker contested. The Court ruled that such a generic justification is insufficient and requires specific, grave, and exceptional reasons tied to the actual controversy.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: The compensation of litigation expenses requires the explicit indication of specific grave and exceptional reasons justifying the measure; a mere reference to the processual nature of the ruling is insufficient.

Parole chiave

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litigation expenses compensation grave exceptional reasons processual nature ruling late appeal admissibility Second Instance Court responsabilità dell'istituto di previdenza contributi di previdenza impagati fondo di garanzia assicurativo

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma c.p.c., per l’inesistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni, Ric.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 luglio 2014, n. 16037
Cass. 14 marzo 2019, n. 7352
11 luglio 2014, n 16037; Cass. 14 marzo 2019, n. 7352);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22138-2021 proposto da: SANTAGATA PIETRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO TROIANIELLO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, SAMUELA PISCHEDDA, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -resistente - Ric. 2021 n. 22138 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 4376/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 febbraio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, nel quale l’Istituto era rimasto contumace, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in favore di Pietro Santagata (dipendente della Di Più Concept s.r.l., dichiarata fallita sulla sua istanza in base a decreto ingiuntivo), della somma di € 9.262,88, a titolo di residuo di T.f.r.;

2. la Corte territoriale haritenuto tardivo l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado (pubblicata il 4 dicembre 2017), in quanto proposto (con ricorso depositato il 4 giugno 2018) oltre il termine (di trenta giorni) prescritto dall’art. 325 c.p.c., applicabile nel casodi specie per la notificazione della sentenza personalmente alla parte, rimasta contumace in primo grado, sia presso la sede di Caserta (il 15 gennaio 2018), sia presso la sede di Roma (il 23 gennaio 2018);

3. essa ha infine ritenuto di compensare le spese del grado tra le parti per “la natura meramente processuale della pronuncia”;

4. con atto notificato il 22 agosto 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; l’Inps intimato non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma c.p.c., per l’inesistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni, Ric. 2021 n. 22138 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- esplicitamente indicate nella motivazione”(secondo il testo novellato dalla l. 69/2009, applicabile ratione temporis), non ravvisabili nella natura processuale della pronuncia (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;

3. in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare nella motivazione esplicitamente e che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n 16037; Cass. 14 marzo 2019, n. 7352);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli