Court dismisses appeal against work inspection fine due to death of violator extinguishing administrative debt obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished following the death of the appellant, Paolo Zilioli, who was the sole violator of labor regulations. Although the lower court had upheld the fine against Zilioli as the legal representative of the company, the Supreme Court ruled that administrative penalties do not survive the death of the individual responsible for the violation. Consequently, the court determined that the obligation to pay the fine ceased upon his death, rendering the enforcement order ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689; The death of the author of an administrative violation extinguishes the pecuniary sanction obligation, preventing its transmission to heirs and invalidating subsequent enforcement orders.
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E ORDINANZA INGIUNZIONE MORTE AUTORE VIOLAZIONE Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Ud.09/11/2022- CC Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - R.G.N.23549/2021 Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23549-2021 proposto da: ZILIOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA DONZELLI, FRANCESCO CAPOZZI; -ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO MILANO LODI ; -intimato - avverso la sentenza n. 173/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2021 n. 23549 sez. ML -ud. 09-11-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 26 gennaio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di Paolo Zilioli avverso la sentenza di primo grado, reiettiva della sua opposizione all’ordinanza con la quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano –Lodi gli aveva ingiunto, in qualità di procuratore di Global Advanced Solutions s.r.l., il pagamento della somma di € 88.708,60 per le infrazioni accertate con il verbale del 12 giugno 2015, relativo a violazioni in materia di irregolare impiego di lavoratori e di conseguente omissione di adempimenti;
2. disattese le eccezioni di nullità dell’ordinanza per carenza di motivazione e di tardiva notificazione del verbale di accertamento, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle scrutinatedichiarazioni dei lavoratori irregolarmente impiegati, provata la ricorrenza delle infrazioni contestate ed esattamente individuato il trasgressore nell’opponente in quanto procuratore della società fin dal 2007, anche nella successione dei soci e degli amministratori, con facoltà di “assumere e licenziare dipendenti, stabilire mansioni determinando compensi, mansioni e qualifiche”;
5. con atto tempestivamente notificato, il ricorrente ingiunto ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano –Lodi non ha svolto difese.
6. nelle more dell’odierno giudizio il ricorrente è deceduto in data 16 gennaio 2022, come da documentazione (certificato del Comune di Vimercate 18 gennaio 2022) depositata in via telematica il 20 ottobre 2022 dal suo difensore. CONSIDERATO CHE 1. in via preliminare, deve essere ribadita l’inapplicabilità nel giudizio di cassazione, considerata la particolare struttura e la disciplina del procedimento di legittimità, dell'istituto dell'interruzionedel processo, Ric. 2021 n. 23549 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione delgiudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. 9 luglio 1992, n. 8377; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass. 21 luglio 2022, n. 22849);
2. il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi e controversi, quali l’assenza di prova in relazione alla riconducibilità in capo al ricorrente delle condotte contestate e l’erronea identificazione del trasgressore (unico motivo);
3. giova tuttavia ribadire che la morte dell'autore di una violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria, né essa, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si trasmette agli eredi; sicché, a detta morte consegue la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità che all'entità della sanzione e la sua dichiarazione, comportante l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza – ingiunzione, che può essere pronunciata dalla Corte di cassazione pur in mancanza di esplicita previsione processuale (Cass.13 marzo 2007, n. 5880; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22199; Cass. 7 aprile 2016, n. 6737; Cass.30 ottobre 2018, n. 27650);
4. dallacessazione della materia del contendere discende l’assenza di regolazione dellespese, non trovando applicazione il principio di soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza (Cass. 22 ottobre 2021, n. 29577; Cass. 24 maggio 2022, n. 16747), con esenzione dal raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 20 luglio 2021, n. 20697).
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 23549 sez. ML -ud. 09-11-2022 -4- La Corte dichiaracessata la mat