Italian Court dismisses appeal against appellate judgment due to lack of defense and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Azienda Sanitaria Locale Salerno inadmissible. The lower court had recognized a salary increase for the appellant, who was absent in the second instance, while the health authority lacked a lawyer at that stage. The court ruled that the appeal was untimely because the appellant failed to notify it to the authority, and the notification error was immaterial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, co. 2 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to notify it to the opposing party within the prescribed time limits, and material errors in the notification document do not cure the procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 940/2022 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, rappresentata e difesa dagli avv.ti EMMA TORTORA e VALERIO CASILLI, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MACCHIA LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCO SAVERIO FRASCA ed elettivamente domiciliato in ROMA, via G.B. Vico 20, presso lo studio dell’Avv. LUCA DI PAOLO; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 29/2021, depositata il 22.6.2021, NRG 165/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Potenza, accogliendo il gravame proposto da Luigi Macchia, ha riconosciuto il diritto del medesimo a percepire dalla Azienda Sanitaria Locale di Salerno (di seguito ASL), contumace in secondo grado, la somma di euro 60.598,00 oltre accessori a titolo di maggiorazione della retribuzione dirigenziale di posizione, parte variabile, quale dirigente contestualmente titolare di più incarichi di direzione di struttura complessa;
2. la ASL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del Macchia;
3. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. il ricorso è inammissibile;
2. dalla sentenza impugnata si evince che la ASL in appello era rimasta contumace e sul punto il ricorso per cassazione non solleva rilievi;
3. ne deriva che correttamente la sentenza di appello è stata notificata dal Macchia direttamente all’ente, in mancanza di un difensore dello stesso nel grado definito con la sentenza impugnata;
4. l’indirizzo PEC presso il quale quella notifica fu fatta è poi presente nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 e dunque essa è da aversi perregolarmente eseguita in data 8.7.2021;
5. il ricorso per cassazione è stato posto in notifica il 20.12.2021 e pertanto va da sé il superamento del termine di cui all’art. 325, co. 2, c.p.c., néla ASL ha replicato alcunché, in esito alla proposta del relatore in tal senso, formulata in base all’eccezione sul punto sollevata dal controricorrente;
6. per completezza, si rileva soltanto che nell’attestazione di conformità della notificazione della sentenza di appello, quest’ultima è indicata come recente numero 29/2011, ma si tratta di mero errore materiale immediatamente percepibile e dunque ininfluente, visto che di seguito è riportato anche il numero corretto (29/2021) e che parimenti corretto è il numero contenuto nella relata parimenti asseverata;
7. all’inammissibilità del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misuradel 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bi