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Ordinanza — n. 34829/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for material error correction due to failure to notify opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34829/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for material error correction inadmissible because no notification of the petition was filed. The appellant requested the correction of an omission regarding legal fees in a prior judgment, arguing he was the prevailing party. The court ruled the remedy unprocedural as notification to both the original opposing party and the represented party was a mandatory prerequisite that was not met.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The remedy for material error correction is inadmissible if the petition has not been notified to the opposing parties, as notification is a constitutive requirement for the exercise of this extraordinary remedy.

Parole chiave

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material error correction notification requirement improcedural appeal legal fees omission Cassation procedure diritto a un difensore spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
Art. 380 c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 257/2022 proposto da: LUIGI M. D’ANGIOLELLA, in proprio domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro COMUNE DI SCAFATI –MALAFRONTE FILIPPO -controparti - per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 35373/2021, depositata il 16 novembre 2021, NRG 11120/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. l’avv. Luigi M. D’Angiolella, con due istanze di identico contenuto depositate telematicamente in due giorni diversi, ha domandato la correzione dell’omissione materiale contenuta nella sentenza di questa S.C. meglio indicata in epigrafe, per non essersi in essa disposta la pur richiesta distrazione delle spese in proprio del predetto legale, dichiaratosi antistatario con riferimento alla parte dal medesimo difesa, risultata vincitrice in causa;

2. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. non è stato depositato alcun atto di notifica del ricorso, nonostante tale notifica sia necessaria, sia nei riguardi della controparte processuale originaria, sia nei riguardi della parte rappresentata (C. 15346/2011), come del resto indicato nella proposta del relatore;

2. il ricorso per correzione è dunque improcedibile, per quanto riproponibile;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Roma, così deciso nel