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Ordinanza — n. 34827/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against Inps regarding unpaid TFR when employer is insolvent and dissolved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34827/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a worker against the Inps regarding unpaid TFR and salary arrears. The lower court found the worker failed to prove the employer's insolvency because the company was dissolved and removed from the business register without further enforcement attempts. The court ruled that the worker must demonstrate specific diligence in locating assets, such as checking the liquidation balance of dissolved companies, which was not done here.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 5 l. 297/1982; Art. 1, comma 2 d.lgs. 80/1992: In cases of employer insolvency outside bankruptcy law, the worker must demonstrate specific diligence in locating assets, such as verifying the liquidation balance of a dissolved company, rather than undertaking an indiscriminate search.

Parole chiave

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unpaid TFR employer insolvency dissolved company enforcement diligence liquidation balance Inps liability Cassation appeal impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 5 l. 297/1982
Art. 1, comma 2 d.lgs. 80/1992
la Corte territoriale ha escluso la prova del requisito dell’insolvenza datoriale, una volta non più assoggettabile al fallimento la società per cancellazione ultrannuale dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 10 l.
Art. 2495, secondo comma c.c.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 15 giugno 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 luglio 2020, n. 14020
Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404
Cass. 6 marzo 2019, n. 6519
Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass.
Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476
6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.
Cass. 4 marzo 2021, n. 5987
34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
09-11-2022 -5- unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17619-2021 proposto da: ASSNAR HICHAM, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA RANDELLINI; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 17619 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 782/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 15 dicembre 2020, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di Hassnar Hicham, dipendente di Toscany Hotel and Resort s.r.l., di condanna dell’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, delle somme di € 764,55 per T.f.r. edi € 2.091,43 per ultime tre mensilità, in quanto non corrisposte dalla società datrice insolvente: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la domanda, con la sola riduzione del secondo importo a € 1.892,29;

2. la Corte territoriale ha escluso la prova del requisito dell’insolvenza datoriale, una volta non più assoggettabile al fallimento la società per cancellazione ultrannuale dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 10 l. fall., in assenza di ulteriori tentativi di esecuzione dopo quello tentato presso l’unità locale di Battifolle (frazione di Arezzo) con esito negativo per essere ivi altra società, dopo la risoluzione del contratto di conduzione del locale in affitto dalla società datrice, né di ricerche per la verifica di titolarità di beni immobili da parte della stessa società;

3. con atto notificato il 15 giugno 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 5 l. 297/1982 e 1, comma 2 d.lgs. 80/1992 ed omessa Ric. 2021 n. 17619 sez. ML -ud. 09-11-2022 -3- valutazione di elementi istruttori acquisiti al giudizio, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la mancanza di prova di “un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata”, da parte del lavoratore, avendo egli tentato un pignoramento presso la sede legale della società in Roma e l’unità locale in frazione di Arezzo, non essendo poi tenuto ad ulteriore attività, palesemente infruttuosa ed aleatoria, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione (unico motivo);

2. esso è infondato; 3.secondo indirizzo consolidato di questa Corte, spetta al lavoratore, in caso di insolvenza del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l'Inps, l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un’ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. 11 gennaio 2019, n. 579, con richiamo di precedenti in motivazione, al p.to 5); 3.1. in tale prospettiva, si è precisato che il lavoratore è tenuto non già ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo a rispettare quelli relativi al procedimento previdenziale, potendosi limitare ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, Ric. 2021 n. 17619 sez.

ML -ud. 09-11-2022 -4- in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, “allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, con affermazione del passaggio in corsivo in motivazione, al p.to 22); 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato (per le ragioni esposte a pgg. 3 e 4 della sentenza, come trascritte a pgg. da 4 a 6 del controricorso) in particolare la mancanza di ricerche da parte del lavoratore in ordine al(l’eventuale) patrimonio immobiliare dellasocietà datrice, in assenza di alcuna verifica sul bilancio finale di liquidazione, a seguito della sua estinzione, per effetto di cancellazione dal registro delle imprese, non preclusiva di un residuo di attività distribuito tra i soci, aggredibile dai creditori sociali, a norma dell’art. 2495, secondo comma c.c.; 3.3. nella sostanza, il ricorrente, che è venuto meno a quella diligenza ordinariamente esigibile da un creditore secondo l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, prospetta unadiversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e diricostruzione della fattispecie, rispetto a quelle operate dal giudice delmerito, cui esclusivamente spetta un tale accertamento, pure argomentato in modo pertinente e adeguato, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass.7 dicembre 2017, n. 29404;

Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

4. il ricorso deve allora essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo Ric. 2021 n. 17619 sez. ML -ud. 09-11-2022 -5- unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu